Art. 2 
 
 
                     Domanda di partecipazione. 
             Termine per la presentazione della domanda 
 
 
    La domanda deve essere presentata  entro  il  termine  perentorio
delle ore 16,00 del 21  dicembre  2018  (ora  italiana),  utilizzando
esclusivamente l'applicazione disponibile  sul  sito  internet  della
Banca  d'Italia   all'indirizzo   www.bancaditalia.it   seguendo   le
indicazioni ivi specificate. Allo scadere di tale termine il  sistema
non permettera' piu' l'accesso e l'invio della domanda. 
    La data di presentazione della domanda e' attestata  dal  sistema
informatico. Alla domanda devono essere allegate: 
      la  dichiarazione  (1)  ,  sottoscritta  dal   candidato,   del
punteggio utile ai fini della preselezione (voto di  laurea  +  media
aritmetica semplice dei voti conseguiti  negli  esami  sostenuti  nel
corso di laurea); 
      copia di un documento di riconoscimento. 
    Non sono ammesse altre forme  di  produzione  o  di  invio  della
domanda di partecipazione al concorso. 
    I candidati devono indicare nella domanda on-line un indirizzo al
quale  la  Banca  d'Italia  inviera'  le  comunicazioni  inerenti  al
concorso, con l'eccezione di quelle effettuate con  le  modalita'  di
cui agli articoli 3, 4, e 6 (tramite pubblicazione sul sito  internet
della Banca d'Italia www.bancaditalia.it). 
    Il giorno della prima prova scritta i candidati verranno chiamati
a  confermare  quanto  dichiarato  nella  domanda  di  partecipazione
mediante  sottoscrizione  di   un'apposita   dichiarazione   all'atto
dell'identificazione, previa esibizione di un  documento  (cfr.  art.
5).  Le  dichiarazioni  rese   e   sottoscritte   hanno   valore   di
autocertificazione  ai  sensi  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 445/2000, con ogni conseguenza anche di  ordine  penale
in caso di mendacio e applicazione delle sanzioni previste  dall'art.
76 del suddetto decreto. 
    Non  sono  tenute   in   considerazione   e   comportano   quindi
l'esclusione dal concorso  le  candidature  dalle  quali  risulti  il
mancato  possesso  di  uno  o  piu'  requisiti  prescritti   per   la
partecipazione al concorso. 
    La  Banca  d'Italia  comunica  formalmente  agli  interessati  il
provvedimento di esclusione. 
    La Banca  d'Italia  non  assume  alcuna  responsabilita'  per  il
mancato o ritardato recapito di comunicazioni  dirette  ai  candidati
che sia da imputare a disguidi postali o telematici, alla mancanza di
chiarezza nell'indicazione dei recapiti ovvero  a  omessa  o  tardiva
segnalazione da parte del  candidato  del  cambiamento  dei  recapiti
stessi. 
    L'ammissione alle  prove  avviene  comunque  con  la  piu'  ampia
riserva in  ordine  alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione richiesti dal bando e dei titoli  dichiarati  ai  fini
della preselezione di cui al successivo art. 3. 
    I candidati che hanno necessita',  in  relazione  alla  specifica
condizione di disabilita', di  strumenti  di  ausilio  e/o  di  tempi
aggiuntivi per lo svolgimento delle  prove  (ex  art.  20,  legge  n.
104/1992 e art.  16,  comma  1,  legge  n.  68/1999)  dovranno  farne
esplicita richiesta compilando il «Quadro A» dell'applicazione. Sulla
base di quanto  dichiarato  nel  «Quadro  A»  i  medici  della  Banca
d'Italia  valuteranno  la  sussistenza  delle   condizioni   per   la
concessione dei richiesti strumenti di ausilio e/o  tempi  aggiuntivi
esclusivamente  in  relazione  al  nesso  causale  tra  la  patologia
posseduta e le modalita' di svolgimento di ciascuna prova. Qualora la
Banca d'Italia riscontri la non veridicita' di quanto dichiarato  dal
candidato,  procedera'  all'annullamento  delle  prove  dallo  stesso
sostenute. 

(1) A  tal  fine  va  utilizzato  il  modulo  pubblicato   sul   sito
    www.bancaditalia.it insieme al bando, nella sezione «Lavorare  in
    Banca  d'Italia»;   la   dichiarazione   deve   essere   firmata,
    scansionata e allegata in formato pdf.