Art. 2 Domanda di partecipazione. Termine per la presentazione della domanda La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 16,00 del 21 dicembre 2018 (ora italiana), utilizzando esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito internet della Banca d'Italia all'indirizzo www.bancaditalia.it seguendo le indicazioni ivi specificate. Allo scadere di tale termine il sistema non permettera' piu' l'accesso e l'invio della domanda. La data di presentazione della domanda e' attestata dal sistema informatico. Alla domanda devono essere allegate: la dichiarazione (1) , sottoscritta dal candidato, del punteggio utile ai fini della preselezione (voto di laurea + media aritmetica semplice dei voti conseguiti negli esami sostenuti nel corso di laurea); copia di un documento di riconoscimento. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione al concorso. I candidati devono indicare nella domanda on-line un indirizzo al quale la Banca d'Italia inviera' le comunicazioni inerenti al concorso, con l'eccezione di quelle effettuate con le modalita' di cui agli articoli 3, 4, e 6 (tramite pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it). Il giorno della prima prova scritta i candidati verranno chiamati a confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un'apposita dichiarazione all'atto dell'identificazione, previa esibizione di un documento (cfr. art. 5). Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con ogni conseguenza anche di ordine penale in caso di mendacio e applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto decreto. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l'esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso di uno o piu' requisiti prescritti per la partecipazione al concorso. La Banca d'Italia comunica formalmente agli interessati il provvedimento di esclusione. La Banca d'Italia non assume alcuna responsabilita' per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare a disguidi postali o telematici, alla mancanza di chiarezza nell'indicazione dei recapiti ovvero a omessa o tardiva segnalazione da parte del candidato del cambiamento dei recapiti stessi. L'ammissione alle prove avviene comunque con la piu' ampia riserva in ordine alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando e dei titoli dichiarati ai fini della preselezione di cui al successivo art. 3. I candidati che hanno necessita', in relazione alla specifica condizione di disabilita', di strumenti di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove (ex art. 20, legge n. 104/1992 e art. 16, comma 1, legge n. 68/1999) dovranno farne esplicita richiesta compilando il «Quadro A» dell'applicazione. Sulla base di quanto dichiarato nel «Quadro A» i medici della Banca d'Italia valuteranno la sussistenza delle condizioni per la concessione dei richiesti strumenti di ausilio e/o tempi aggiuntivi esclusivamente in relazione al nesso causale tra la patologia posseduta e le modalita' di svolgimento di ciascuna prova. Qualora la Banca d'Italia riscontri la non veridicita' di quanto dichiarato dal candidato, procedera' all'annullamento delle prove dallo stesso sostenute. (1) A tal fine va utilizzato il modulo pubblicato sul sito www.bancaditalia.it insieme al bando, nella sezione «Lavorare in Banca d'Italia»; la dichiarazione deve essere firmata, scansionata e allegata in formato pdf.