Art. 3 Preselezione per titoli Nell'eventualita' in cui pervenga un numero di domande di partecipazione al concorso superiore alle 900 unita', la Banca d'Italia - al fine di assicurare l'efficacia e la celerita' della procedura selettiva - procedera' ad una preselezione per titoli delle candidature per individuare 900 candidati da ammettere alle prove scritte di cui al successivo art. 4. A tal fine l'Amministrazione della Banca provvedera' alla formazione di una graduatoria preliminare redatta sulla base del punteggio ottenuto dalla somma della votazione riportata nell'esame di laurea e della media aritmetica semplice delle votazioni di tutti gli esami sostenuti nel relativo corso. Modalita' di calcolo del punteggio: laurea: la votazione 110/110 e lode va considerata pari a 111; deve essere considerata solo la votazione relativa alla laurea magistrale/specialistica ovvero di vecchio ordinamento; non deve essere considerata la votazione finale della laurea «triennale»; in caso di laurea conseguita presso universita' estere, la votazione espressa secondo una scala diversa da quella in centodecimi deve essere convertita in centodecimi; esami: per i corsi di studi con la laurea specialistica, si calcolano gli esami sostenuti sia nel triennio che nel biennio, come se si trattasse di un percorso di studi unico; in caso di esame conseguito in piu' annualita', sono comprese nella media tutte le votazioni conseguite; devono essere considerati nella media tutti i voti conseguiti, ad eccezione di quelli definiti espressamente «non convalidati» dall'universita'; la votazione di 30 e lode va considerata pari a 30,50; in caso di esami superati presso universita' estere con votazione espressa secondo una scala diversa da quella in trentesimi, i voti dovranno essere convertiti in trentesimi. Esami con votazioni non convertibili saranno da considerarsi non idonei ai fini dell'attribuzione del punteggio; calcolo della media: deve essere calcolata la media aritmetica semplice delle votazioni riportate negli esami sostenuti (NB: i certificati di laurea attualmente rilasciati dalle universita' riportano la media ponderata, non utile ai fini della preselezione); la media si calcola troncando alla seconda cifra decimale (senza arrotondamento). I candidati vengono classificati in ordine decrescente in base al punteggio complessivo calcolato secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3. Vengono convocati a sostenere le prove scritte di cui al successivo art. 4 i candidati classificatisi nelle prime 900 posizioni nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile. L'ammissione alle prove scritte non costituisce garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al concorso ne' sana eventuali irregolarita' della domanda stessa. Per la determinazione del punteggio utile ai fini della preselezione la Banca fara' esclusivo riferimento ai titoli e alla media aritmetica semplice dichiarata dai candidati che abbiano presentato regolare domanda secondo le modalita' di cui al precedente art. 2. Il punteggio conseguito ai fini della preselezione non concorrera' alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria di merito del concorso. I risultati conseguiti da ciascun candidato nella preselezione nonche' i nominativi dei candidati ammessi alla prove scritte di cui all'art. 4 vengono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it entro il 31 gennaio 2019. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.