Art. 3 
 
 
                       Preselezione per titoli 
 
 
    Nell'eventualita'  in  cui  pervenga  un  numero  di  domande  di
partecipazione al  concorso  superiore  alle  900  unita',  la  Banca
d'Italia - al fine di assicurare l'efficacia  e  la  celerita'  della
procedura selettiva - procedera' ad una preselezione per titoli delle
candidature per individuare 900 candidati  da  ammettere  alle  prove
scritte di cui al successivo art. 4. 
    A  tal  fine  l'Amministrazione  della  Banca  provvedera'   alla
formazione di una graduatoria  preliminare  redatta  sulla  base  del
punteggio ottenuto dalla somma della votazione  riportata  nell'esame
di laurea e della media aritmetica semplice delle votazioni di  tutti
gli esami sostenuti nel relativo corso. 
    Modalita' di calcolo del punteggio: 
laurea: 
    la votazione 110/110 e lode va considerata pari a 111; 
    deve essere considerata solo la votazione  relativa  alla  laurea
magistrale/specialistica ovvero  di  vecchio  ordinamento;  non  deve
essere considerata la votazione finale della laurea «triennale»; 
    in caso  di  laurea  conseguita  presso  universita'  estere,  la
votazione espressa secondo una scala diversa da quella in centodecimi
deve essere convertita in centodecimi; 
esami: 
    per i corsi di studi con la laurea  specialistica,  si  calcolano
gli esami sostenuti sia nel triennio che  nel  biennio,  come  se  si
trattasse di un percorso di studi unico; 
    in caso di esame conseguito in  piu'  annualita',  sono  comprese
nella media tutte le votazioni conseguite; 
    devono essere considerati nella media tutti i voti conseguiti, ad
eccezione  di  quelli  definiti   espressamente   «non   convalidati»
dall'universita'; 
    la votazione di 30 e lode va considerata pari a 30,50; 
    in caso di esami superati presso universita' estere con votazione
espressa secondo una scala diversa da quella in  trentesimi,  i  voti
dovranno essere convertiti in trentesimi.  Esami  con  votazioni  non
convertibili   saranno   da   considerarsi   non   idonei   ai   fini
dell'attribuzione del punteggio; 
calcolo della media: 
    deve  essere  calcolata  la  media  aritmetica   semplice   delle
votazioni riportate negli  esami  sostenuti  (NB:  i  certificati  di
laurea attualmente rilasciati dalle universita'  riportano  la  media
ponderata, non utile ai fini della preselezione); 
    la media si calcola troncando alla seconda cifra decimale  (senza
arrotondamento). 
    I candidati vengono classificati in ordine decrescente in base al
punteggio complessivo calcolato secondo i criteri di cui ai commi 2 e
3. 
    Vengono  convocati  a  sostenere  le  prove  scritte  di  cui  al
successivo  art.  4  i  candidati  classificatisi  nelle  prime   900
posizioni nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile. 
    L'ammissione alle prove scritte non  costituisce  garanzia  della
regolarita' della domanda di  partecipazione  al  concorso  ne'  sana
eventuali irregolarita' della domanda stessa. 
    Per  la  determinazione  del  punteggio  utile  ai   fini   della
preselezione la Banca fara' esclusivo riferimento ai  titoli  e  alla
media  aritmetica  semplice  dichiarata  dai  candidati  che  abbiano
presentato regolare domanda secondo le modalita' di cui al precedente
art. 2. 
    Il  punteggio  conseguito  ai   fini   della   preselezione   non
concorrera' alla formazione del punteggio complessivo utile  ai  fini
della graduatoria di merito del concorso. 
    I risultati conseguiti da ciascun  candidato  nella  preselezione
nonche' i nominativi dei candidati ammessi alla prove scritte di  cui
all'art. 4 vengono pubblicati sul sito internet della Banca  d'Italia
www.bancaditalia.it entro il  31  gennaio  2019.  Tale  pubblicazione
assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.