Art. 6 
 
 
                             Graduatorie 
 
 
    Sono considerati  idonei  i  candidati  che  hanno  conseguito  i
punteggi minimi previsti per le prove scritte in materie giuridiche e
per la prova orale. Il punteggio utile ai fini della formazione della
graduatoria e' dato dalla somma delle votazioni riportate nelle prove
scritte in materie giuridiche, nella prova scritta di lingua  inglese
e nella prova orale. 
    La Commissione di cui all'art. 4 compila la graduatoria di merito
seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. 
    La Banca d'Italia  forma  la  graduatoria  finale  in  base  alla
graduatoria di merito; qualora piu' candidati risultino in  posizione
di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu' giovane di eta'. 
    La Banca d'Italia, nel caso di mancata presa di servizio da parte
di uno o piu' vincitori, si riserva la facolta' di coprire in tutto o
in parte i posti rimasti vacanti con altri elementi idonei,  seguendo
l'ordine della graduatoria finale. 
    La Banca  d'Italia  si  riserva  la  facolta'  di  utilizzare  la
graduatoria finale entro due anni dalla data  di  approvazione  della
stessa. 
    La  Banca  d'Italia -  in  virtu'   del   rapporto   di   stretta
collaborazione  esistente  con  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni  (IVASS) -  riserva  a  quest'ultimo  la  facolta'   di
utilizzare, entro il medesimo termine, la graduatoria  dei  candidati
risultati idonei e non assunti dalla Banca, ai  fini  dell'assunzione
di uno o  piu'  elementi  nel  ruolo  legale,  al  livello  economico
iniziale del profilo di avvocato. 
    La nomina  alle  dipendenze  dell'IVASS  determina  la  decadenza
dell'idoneo dalla posizione occupata nella  graduatoria  della  Banca
d'Italia; pertanto, in caso di successivo scorrimento della stessa da
parte della Banca d'Italia, egli non potra' avanzare alcuna ulteriore
pretesa nei confronti di quest'ultima. 
    La  graduatoria  finale   e'   pubblicata   sul   sito   internet
www.bancaditalia.it Tale pubblicazione assume valore di  notifica  ad
ogni effetto di legge.