Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei requisiti stabiliti dall'art. 5, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non devono aver compiuto gli anni cinquanta alla data del presente decreto. 2. E' altresi' necessario che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, gli aspiranti non siano stati dichiarati non idonei in cinque precedenti concorsi, per esami, a posti di notaio, banditi successivamente all'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69. Equivalgono a dichiarazione di inidoneita' l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema e l'annullamento di una prova da parte della commissione.