Art. 4 
 
                      Domande di partecipazione 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di trenta giorni  decorrenti  da  quello  successivo  alla
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul  portale,
scegliere il concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente  nel
proprio profilo on-line una  bozza  della  candidatura  all'atto  del
passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita'
di completarla e/o inoltrarla entro il termine  di  presentazione  di
cui al precedente comma 1. Per gli  allegati  alla  domanda,  qualora
previsti, il modulo  riportera'  le  indicazioni  che  guideranno  il
concorrente nel corretto inserimento degli stessi. 
    3. I candidati potranno integrare o modificare quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro  la
scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa. 
    Successivamente alla scadenza del termine di presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso,  dichiarazioni  integrative  o
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda  stessa  gia'
inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalita'  e
in ordine ai contenuti indicati nel successivo art. 5, comma 3. 
    4. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per  poi  ricevere  una  comunicazione  a  video  e,
successivamente, un  messaggio  di  posta  elettronica  dell'avvenuta
acquisizione. Con l'inoltro della candidatura  il  sistema  generera'
una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti  in  sede
di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed
eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni  e/o  modifica  da
parte dell'utente,  nell'area  personale  del  profilo  utente  nella
sezione «I miei concorsi», sara' sempre disponibile per  le  esigenze
del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto,  consegnata
in occasione della prima prova concorsuale. 
    5. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e  il  candidato  non  sara'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale,
che si verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione
delle domande, l'Amministrazione si riserva di prorogare il  relativo
termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli
di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della
proroga del termine per la presentazione  delle  domande  sara'  data
notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e  nel  portale,
secondo quanto previsto dal successivo art. 5.  In  tal  caso,  resta
comunque  invariata,  all'iniziale  termine  di   scadenza   per   la
presentazione delle domande, di cui al precedente comma  1,  la  data
relativa al possesso dei  requisiti  di  partecipazione  indicata  al
precedente art. 2 del presente bando. 
    7. Qualora l'avaria  del  sistema  informatico  centrale  per  la
presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale
da non consentire un ripristino della procedura in tempi  rapidi,  la
direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con  avviso  pubblicato  sul  sito  www.difesa.it  e  nel
portale, circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono  indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti  il  possesso  dei
requisiti di partecipazione, i titoli che danno  luogo  a  riserva  o
preferenza a parita' di punteggio. 
    Il sistema provvedera' a informare i Comandi  degli  enti/reparti
d'appartenenza dei concorrenti, tramite  messaggio  all'indirizzo  di
posta elettronica istituzionale (non pec) indicato dal  candidato  in
sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della
stessa  da  parte  del  personale  alle  rispettive  dipendenze  e  a
trasmettere   ai   suddetti   Comandi   copia   della   domanda    di
partecipazione. 
    Detti candidati  dovranno  verificare  l'avvenuta  ricezione  del
messaggio, di cui al presente comma e l'avvenuta  acquisizione  della
copia della domanda di partecipazione  da  parte  dei  Comandi  degli
enti/reparti  d'appartenenza  che  provvederanno   agli   adempimenti
previsti. 
    Nella domanda di partecipazione, ai sensi del combinato  disposto
di cui agli articoli 4 della legge 8 marzo 1989, n. 101 e  n.  6  del
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  i
concorrenti che ne facciano espressa richiesta potranno sostenere nel
primo giorno feriale successivo  le  prove  previste  nei  giorni  di
festivita' religiose ebraiche rese note annualmente con  decreto  del
Ministro  dell'interno.  In  caso  di  impossibilita'   materiale   o
giuridica di svolgimento differito delle prove per i concorrenti  che
ne facciano richiesta, queste saranno fissate per tutti i concorrenti
in un giorno che non coincida con quello di  riposo  sabbatico  o  di
altre festivita' religiose riconosciute dalla legge. 
    9. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nel  precedente  comma  4,  il   candidato,   oltre   a   manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al  trattamento  dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il  conferimento  di  tali  dati  e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si precisa,  al
riguardo, che l'accertamento  della  resa  di  dichiarazioni  mendaci
finalizzate a trarre un indebito beneficio comportera': 
      la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di pertinenza; 
      l'esclusione  dal   concorso   o   la   decadenza   a   seguito
dell'avvenuta incorporazione dell'interessato.