Art. 7 Svolgimento dei concorsi 1. Lo svolgimento dei concorsi prevede: a) due prove scritte (una di cultura generale ed una di cultura tecnico-professionale); b) valutazione dei titoli di merito; c) accertamenti psico-fisici; d) accertamenti attitudinali (comprensivi di prove di efficienza fisica); e) prova orale; f) accertamento della conoscenza della lingua inglese; g) prova orale facoltativa per l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle previste dal bando. Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 2. All'atto dell'emissione del decreto dirigenziale, di cui al successivo art. 14, comma 5 (indicativamente entro la fine di maggio 2019) tutti i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile per i quali la positivita' del test di gravidanza abbia comportato, ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, un temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica - dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1. 3. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti, di cui al comma 1, del presente articolo. 4. Durante lo svolgimento delle prove concorsuali indicate ai successivi articoli 9, 11, 12 e 13, i concorrenti in servizio dovranno indossare l'uniforme di servizio, mentre i concorrenti in congedo dovranno indossare un abbigliamento consono (giacca e cravatta per i partecipanti di sesso maschile).