Art. 6 Svolgimento dell'esame 1. I candidati, i quali non siano stati esclusi dalla prova di idoneita' ai sensi dell'art. 3, sono ammessi a sostenere l'esame e sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell'orario stabiliti ai sensi dell'art. 5. 2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento dell'esame e' comunicato dalla Commissione prima del suo inizio. 3. Per lo svolgimento dell'esame non e' ammessa la consultazione di testi, vocabolari o dizionari, ne' l'utilizzo di telefoni cellulari, calcolatrici e altri supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. L'inosservanza di tali disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento dell'esame, comporta l'immediata esclusione del candidato dalla prova. 4. L'esame e' corretto in forma anonima, esclusivamente con l'ausilio di tecnologia informatica e si intende superato dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi (60/100). I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta esatta, omessa, errata o multipla sono comunicati prima dell'inizio della prova.