Art. 7 
 
                          Esito dell'esame 
 
    1. L'esito dell'esame e' reso disponibile per  ciascun  candidato
mediante accesso al  sito  internet  dell'IVASS,  previo  inserimento
delle  credenziali   personali   assegnate   durante   la   fase   di
registrazione di cui all'art.  2.  Tale  modalita'  di  comunicazione
assume il valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
    2. L'IVASS rende nota, mediante specifico comunicato sul  proprio
sito internet, la data a far  tempo  dalla  quale  ciascun  candidato
potra', con tali mezzi, acquisire conoscenza dell'esito dell'esame.