Art. 7 Esito dell'esame 1. L'esito dell'esame e' reso disponibile per ciascun candidato mediante accesso al sito internet dell'IVASS, previo inserimento delle credenziali personali assegnate durante la fase di registrazione di cui all'art. 2. Tale modalita' di comunicazione assume il valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 2. L'IVASS rende nota, mediante specifico comunicato sul proprio sito internet, la data a far tempo dalla quale ciascun candidato potra', con tali mezzi, acquisire conoscenza dell'esito dell'esame.