Art. 8 Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice della prova di idoneita' e' nominata dall'IVASS con proprio provvedimento, una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione. Nel provvedimento viene altresi' nominato un supplente per ciascuna delle categorie di componenti di cui al comma 2. 2. La Commissione e' composta da: a) almeno un direttore dell'IVASS con funzioni di Presidente; b) almeno un esperto o specialista dell'IVASS; c) almeno due docenti universitari in materie tecniche, giuridiche, economiche e finanziarie rilevanti per l'esercizio dell'attivita', uno dei quali scelto dall'IVASS tra una rosa sufficientemente ampia di nomi indicati congiuntamente dalle principali associazioni di categoria. 3. Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o piu' dipendenti dell'IVASS. 4. Il Presidente della Commissione esaminatrice, ove necessario in ragione delle esigenze di celerita' connesse all'elevato numero dei candidati, puo', prima dello svolgimento della prova di idoneita', suddividere la Commissione in due o piu' sottocommissioni, tra le quali ripartire i compiti previsti per l'espletamento dell'esame.