Art. 12 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1.  Al  termine  degli  accertamenti  attitudinali,  di  cui   al
precedente  art.  11,  i   concorrenti   giudicati   idonei   saranno
sottoposti, a cura della commissione di  cui  all'art.  7,  comma  1,
lettera d), alle prove  di  efficienza  fisica,  che  si  svolgeranno
presso il Centro di selezione della Marina  militare  di  Ancona  e/o
presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona. 
    Detta commissione si  potra'  avvalere,  per  l'esecuzione  delle
singole prove, del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di
settore della Forza armata ovvero di esperti di settore esterni  alla
Forza armata. 
    2.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume
da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 
    3. Le prove consisteranno in: 
      a) esercizi obbligatori: 
        nuoto 25 metri (qualunque stile); 
        piegamenti sulle braccia; 
        addominali; 
      b) esercizi facoltativi: 
        corsa piana 2.000 metri; 
        apnea dinamica. 
    4. Il prospetto delle prove di  efficienza  fisica  e'  riportato
nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente bando.
In tale allegato sono contenute le  modalita'  di  svolgimento  degli
esercizi  nonche'  quelle  di   valutazione   dell'idoneita'   e   di
assegnazione dei punteggi incrementali e le disposizioni in  caso  di
precedente infortunio o di infortunio durante  l'effettuazione  degli
esercizi. 
    Per conseguire l'idoneita' alle prove  di  efficienza  fisica  il
concorrente  dovra'  essere  risultato  idoneo  in  tutte  le   prove
obbligatorie. In caso contrario sara' emesso giudizio di  inidoneita'
alle prove di efficienza fisica,  prescindendo  dal  risultato  delle
prove facoltative. Tale giudizio, che sara' comunicato  per  iscritto
ai concorrenti a cura della commissione di cui all'art. 7,  comma  1,
lettera d), e' definitivo e inappellabile.  Pertanto,  i  concorrenti
giudicati inidonei  saranno  esclusi  dal  concorso  senza  ulteriori
comunicazioni.  Il  mancato  superamento  di  uno  o  piu'   esercizi
facoltativi non determina il giudizio  di  inidoneita'  ma  ad  essi,
qualora eseguiti  dai  concorrenti,  saranno  attribuiti  i  punteggi
incrementali stabiliti dalla tabella  riportata  nell'allegato  D  al
punto 2. 
    La somma di detti punteggi concorrera' sino a un massimo di punti
2,5 alla formazione della graduatoria di merito di cui all' art. 15. 
    5. Al termine delle  prove  di  efficienza  fisica  previste  per
ciascuna giornata, la commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera
d) redigera' il relativo verbale. 
    6. I verbali degli accertamenti psico-fisici, degli  accertamenti
attitudinali e delle  prove  di  efficienza  fisica  dovranno  essere
inviati, dalle rispettive  commissioni,  a  mezzo  corriere,  per  il
tramite del Centro di selezione della Marina militare,  al  Ministero
della  difesa,  Direzione  generale  per  il  personale  militare,  I
reparto, 1ª divisione  Reclutamento  Ufficiali  e  Sottufficiali,  2ª
sezione, viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma, entro il  terzo
giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.