Art. 16 Nomina 1. I vincitori del concorso, acquisito l'atto autorizzativo eventualmente prescritto, saranno nominati Guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario Militare marittimo o Guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto con anzianita' assoluta nel grado stabilita nel decreto di nomina che sara' immediatamente esecutivo. 2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del presente bando. 3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2 - saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma. 4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della durata e con le modalita' stabilite dal Comando scuole della Marina militare. All'atto della presentazione al corso gli Ufficiali dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comportera' la revoca della nomina. Detti Ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dell'idoneita' psicofisica prevista per il reclutamento e, in tale sede, dovranno presentare nelle modalita' previste dall'art. 10, se non gia' prodotto all'atto degli accertamenti psico-fisici di cui al gia' citato art. 10, referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale secondo le modalita' definite nella direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegato al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tale fine dovranno presentare all'atto dell'incorporamento: il certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi della del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia e parotite. Informazione in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale sara' resa ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5), lettera a) della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale della sanita' militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi». La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risulteranno scoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al corso, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 14. 5. Il concorrente di sesso femminile nominato Guardiamarina in servizio permanente del Corpo sanitario militare marittimo ovvero del Corpo delle capitanerie di porto che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Allo stesso modo, al superamento del corso applicativo frequentato, sara' rideterminata l'anzianita' relativa degli Ufficiali di cui al precedente comma 5, ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina. 6. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo: a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo. 7. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti. 8. Gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto di cui all' art. 1, comma 1, lettera d) saranno impiegati in qualita' di Ufficiali tecnici di aeromobili e potranno ricoprire sia l'incarico di Ufficiale all'Hangar sia quello di Capo servizio tecnico. In tali incarichi assumeranno la responsabilita' della gestione tecnica, manutentiva e logistica degli aeromobili in dotazione alla Componente Aerea del Corpo delle capitanerie di porto ed espleteranno compiti relativi al controllo qualita', formazione e gestione dell'aeronavigabilita' continua degli aeromobili.