Art. 18 Esclusioni La Direzione generale per il personale militare puo' escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non sono ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Guardiamarina in servizio permanente, se il difetto dei requisiti verra' accertato dopo la nomina.