Art. 7 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) le commissione esaminatrici - una per ciascun Corpo - per le prove scritte, la valutazione dei titoli, le prove orali e per la formazione delle graduatorie di merito; b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per tutti i Corpi; c) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per tutti i Corpi; d) la commissione per la prova di efficienza fisica, unica per tutti i Corpi. e) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, unica per tutti i Corpi. 2. Le commissioni esaminatrici, di cui al precedente comma 1, lettera a) saranno composte da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente; b) due Ufficiali in servizio di grado non inferiore a Capitano di Corvetta, di cui almeno uno appartenente allo stesso Corpo per il quale viene indetto il concorso, membri; c) uno o piu' esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame, in qualita' di membri aggiunti, che avranno diritto di voto solo per le materie di pertinenza; d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; e) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale di grado non inferiore a Primo Maresciallo della Marina militare ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla terza area funzionale, con profilo non inferiore a «Funzionario di Amministrazione», segretario senza diritto di voto. 3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un Ufficiale medico del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a Capitano di Fregata, presidente; b) due Ufficiali medici di grado non inferiore a Tenente di Vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri; c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina militare appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 4. La commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: a) un Ufficiale in servizio di grado non inferiore a Capitano di Fregata, presidente; b) due Ufficiali della Marina militare specialisti in selezione attitudinale o con qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado inferiore a quello del presidente, membri; c) un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale della Marina militare appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina Militare. 5. La commissione per la prova di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: a) un Ufficiale superiore della Marina militare in servizio, presidente; b) due Ufficiali di grado inferiore a quello del presidente, membri; c) un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale della Marina militare del ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si potra' avvalere del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di settore della Marina militare, ovvero di esperti di settore esterni alla Forza armata. 6. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera e), sara' composta da: a) un ufficiale medico del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a Capitano di Fregata, presidente; b) due Ufficiali medici di grado non inferiore a Tenente di Vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri; c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina militare del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. Gli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 3.