Art. 11 
 
 
       Formazione, approvazione e validita' delle graduatorie 
 
 
    1. Per  ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice,  ricevuti  i
risultati delle prove  di  efficienza  fisica  e  degli  accertamenti
psico-fisici e  attitudinali,  provvede  a  compilare  otto  distinte
graduatorie di merito - per ciascuna delle tipologie di posti di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera a) - in base alla somma  aritmetica  del
punteggio conseguito nella valutazione dei  titoli  e  dell'eventuale
punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica. 
    Tali graduatorie, comprendenti i  candidati  giudicati  idonei  e
quelli eventualmente in attesa dell'esito dei  predetti  accertamenti
psico-fisici  e  attitudinali,  verranno  consegnate  alla  DGPM  per
l'approvazione con decreto dirigenziale. 
    2. Per ogni blocco, in  caso  di  mancanza,  anche  parziale,  di
candidati idonei nelle graduatorie per gli  incarichi  principali  di
«elettricista   infrastrutturale»,   «idraulico    infrastrutturale»,
«muratore», «operatore equestre» «falegname», «meccanico di  mezzi  e
piattaforme» e «fabbro», la DGPM provvedera' a portare  i  posti  non
coperti,   su   richiesta   dello   Stato   maggiore   dell'Esercito,
prioritariamente in aumento di quelli previsti per  le  altre  teste'
citate tipologie di posti e solo in via subordinata a quelli previsti
per i VFP1 il cui  incarico/specializzazione  sara'  assegnato  dalla
Forza armata. 
    3. I candidati che abbiano chiesto di  partecipare  per  i  posti
previsti   per   gli   incarichi    principali    di    «elettricista
infrastrutturale»  o  «idraulico  infrastrutturale»  o  «muratore»  o
«operatore  equestre»  o  «falegname»  o  «meccanico   di   mezzi   e
piattaforme» o «fabbro», sia per i posti per incarico principale  che
sara' assegnato/a dalla Forza armata, qualora utilmente  inseriti  in
entrambe le  graduatorie,  saranno  convocati  per  coprire  i  posti
previsti   per   «elettricista   infrastrutturale»    o    «idraulico
infrastrutturale» o «muratore» o «operatore equestre» o «falegname» o
«meccanico di mezzi e piattaforme» o «fabbro». 
    4. Le graduatorie di merito  sono  valide  esclusivamente  per  i
blocchi del  presente  bando,  ferma  restando  la  previsione  degli
articoli 12 e 13. 
    5. Le graduatorie di merito di cui al presente  articolo  saranno
pubblicate con valore di notifica sul portale dei concorsi, sul  sito
internet del Ministero della difesa e nel  Giornale  Ufficiale  della
Difesa       -       consultabile       nel       sito       internet
www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx  -  e  di
cio' sara' data  notizia  mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».