Art. 13 Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni Ferma restando la previsione dell'art. 12, a copertura dei posti di cui al precedente art. 1, comma 1 eventualmente rimasti ancora vacanti, su richiesta dello Stato maggiore dell'Esercito la DGPM potra' attingere, previo consenso dei rispettivi Stati maggiori, dalle graduatorie in corso di validita' dei VFP 1 nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, i candidati idonei ma non utilmente ivi collocati, che hanno manifestato l'opzione di arruolamento presso altre Forze armate.