Allegato A 
 
                  VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO 
        (Art. 4, comma 3, lettere d) e q) - Art. 7, comma 4 - 
             Art. 9, comma 1, del bando di reclutamento) 
 
    1. La  commissione  valutatrice  redige  le  graduatorie  di  cui
all'art. 6, lettera c), sommando tra loro  i  punteggi  dei  seguenti
titoli di merito: 
      a) giudizio o votazione conseguiti nel  diploma  di  istruzione
secondaria di primo grado: 
        ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4; 
        distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3; 
        buono, ovvero voto di 7/10: punti 2; 
        sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1; 
      b) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12; 
      c) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio
di cui alla precedente lettera b): punti 10; 
      d)  diploma  di  istruzione   secondaria   di   secondo   grado
(quinquennale),  non  cumulabile  con  il  punteggio  di   cui   alle
precedenti lettere b) e c): 
        con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6; 
        con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7; 
        con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8; 
        con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9; 
      e)  diploma  di  istruzione   secondaria   di   secondo   grado
(quadriennale,  esclusivamente  per  il  liceo  artistico   indirizzo
architettura), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti
lettere b), c) e d): 
        con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5; 
        con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6; 
        con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7; 
        con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8; 
      f) diploma di istruzione secondaria (triennale)  o  diploma  di
qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio  di  cui  alle
precedenti lettere b), c), d) ed e): 
        con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1; 
        con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2; 
        con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3; 
        con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4; 
      g) brevetto di paracadutista militare: punti 3; 
      h) abilitazione al lancio con paracadute, non cumulabile con il
brevetto di cui alla precedente lettera g): punti 1,5; 
      i)  attestato  di  bilinguismo  italiano-tedesco  (riferito   a
livello non inferiore al diploma di istruzione  secondaria  di  primo
grado, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della  Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche): punti 2; 
      j) aver svolto per almeno  dodici  mesi  servizio  militare,  a
qualunque titolo e senza demerito, nell'Esercito: punti 2. 
    2. Ai candidati che per ogni blocco partecipano  al  reclutamento
per  l'incarico  principale   di   «elettricista   infrastrutturale»,
«idraulico infrastrutturale», «muratore», «falegname», «meccanico  di
mezzi e piattaforme» e «fabbro», essendo in  possesso  dell'attestato
di svolgimento del corso  di  formazione  pre-ingresso  degli  operai
edili  in  azienda  denominato  «16  ore  prima»,  e'  attribuito  il
punteggio incrementale di punti 1,5. 
    3. Ai candidati che per ogni blocco partecipano  al  reclutamento
per gli  incarichi  principali  di  «elettricista  infrastrutturale»,
«idraulico infrastrutturale», «muratore», «falegname», «meccanico  di
mezzi e piattaforme» e «fabbro» in possesso dei titoli di  merito  di
cui all'art. 2, comma 2 del bando  di  reclutamento  (appendice)  che
hanno effettuato un periodo di inserimento alle dirette dipendenze di
un'impresa del settore che risulti abilitata per  le  professioni  di
«elettricista   infrastrutturale»,   «idraulico    infrastrutturale»,
«muratore»,  «falegname»,  «meccanico  di  mezzi  e  piattaforme»   e
«fabbro», e' attribuito per ogni anno di  attivita'  continuativa  un
incremento pari a punti 1 fino a un massimo di punti 6. 
    4. I titoli di merito di cui al precedente  comma  1  non  aventi
validita' illimitata perche' soggetti a  scadenza  devono  essere  in
corso di validita' fino alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande per ciascun blocco. 
    5. Inoltre, l'omessa, difforme o irregolare produzione  di  copia
per immagine (file in formato PDF) della documentazione attestante il
possesso  dei  titoli  di   merito   dichiarati   nella   domanda   -
limitatamente alla documentazione di cui al precedente comma 1, cosi'
come  precisato  nell'art.  4,  comma  3  -  comportera'  la  mancata
valutazione dei relativi titoli. 
    6. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai  candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e  successive
modificazioni. 
    7. In caso di ulteriore parita',  sara'  data  la  precedenza  al
candidato piu' giovane d'eta'.