Art. 7 Preselezione Qualora il numero dei candidati sia tale da pregiudicare il rapido svolgimento della procedura concorsuale, l'amministrazione si riserva la facolta' di effettuare una prova preselettiva di accesso alle prove scritte consistente in una serie di test a risposta multipla che avranno ad oggetto le materie elencate nelle suddette prove scritte. Saranno ammessi alle prove scritte un numero di candidati pari al 20% degli ammessi al concorso. I candidati con invalidita' uguale o superiore all'80% non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista. I concorrenti che chiedono l'esonero dalla preselezione dovranno produrre, nei termini e secondo le modalita' indicate nell'avviso dell'eventuale preselezione, idonea certificazione attestante la percentuale di invalidita' posseduta. I candidati classificatisi ex-aequo all'ultimo posto utile nella graduatoria della preselezione saranno tutti ammessi alle prove scritte. Il punteggio conseguito nella prova selettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.