Art. 9 
 
 
                   Preferenze a parita' di merito 
 
 
    I candidati che intendono far valere i titoli che danno diritto a
preferenza a parita' di merito  devono  indicarli  nella  domanda  di
partecipazione al concorso e  allegare,  alla  medesima  domanda,  la
relativa  dichiarazione  sostitutiva   di   certificazioni   prevista
dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445. Si fa presente, altresi', che le dichiarazioni  mendaci
o false, oltre che punibili ai sensi del codice penale e delle  leggi
speciali  in  materia,  possono  nei  casi  piu'  gravi,   comportare
l'interdizione temporanea dai  pubblici  uffici,  ferma  restando  la
decadenza dai benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
    Dalla  dichiarazione   sostitutiva   di   certificazione   dovra'
risultare il possesso del requisito alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
    I titoli preferenziali che danno diritto a preferenza in caso  di
parita' di punteggio, sono i seguenti: 
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      5) gli orfani di guerra; 
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      7) gli orfani dei caduti di servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
      8) i feriti in combattimento; 
      9) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      10)  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di   guerra   ex
combattenti; 
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      12) i figli dei mutilati e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
      14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato; 
      16)  coloro  che  abbiano  prestato  servizio   militare   come
combattenti; 
      17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che  ha  indetto
il concorso; 
      18) i coniugati e i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
      20) militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche; 
      c) dalla minore eta'.