Art. 3
L'art. 13, comma 4, del decreto interdirigenziale n. 16 del 25
luglio 2018 e' cosi' sostituito:
«4. Le prove di efficienza fisica sono disciplinate:
per il settore d'impiego "CEMM anfibi" nell'allegato D;
per i settori d'impiego "CEMM incursori" e "CEMM palombari"
nell'allegato E;
per i settori d'impiego "CEMM sommergibilisti" e "Componente
aeromobili" nell'allegato F.
In tali allegati sono anche stabilite le condizioni per essere
giudicati idonei, le modalita' di svolgimento degli esercizi, i
punteggi incrementali che saranno attribuiti in base alla performance
dei candidati e le disposizioni sul comportamento da tenere in caso
di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante
l'effettuazione degli esercizi.
Ai candidati idonei sara' attribuito un punteggio complessivo
calcolato secondo i criteri stabiliti negli allegati D, E e F, che
concorrera' alla formazione delle relative graduatorie di merito di
cui all'art. 15. I giudizi, che saranno comunicati per iscritto ai
candidati a cura della commissione di cui al comma 1, lettera d)
dell'Allegato B, sono definitivi.
In caso di mancato superamento delle prove di efficienza fisica i
candidati saranno giudicati inidonei per il richiesto settore
d'impiego e saranno esclusi dall'iter selettivo delle Forze speciali
e Componenti specialistiche e proseguiranno l'iter concorsuale per il
settore d'impiego "CEMM navale e CP".».