Art. 14 Accertamento attitudinale 1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente art. 13, commi 9 e 10 saranno sottoposti, dalla commissione per l'accertamento attitudinale a verifica dell'idoneita' attitudinale tenendo conto degli esiti del colloquio psico-attitudinale integrato e dei relativi test/questionario. Detta verifica, intesa a valutare le qualita' attitudinali e caratteriologiche necessarie per il reclutamento in qualita' di ufficiale del ruolo speciale in servizio permanente vertera' sulle seguenti aree di indagine: a) area dell'adattabilita' al contesto militare; b) area relazionale (dimensione interpersonale); c) area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale); d) area emozionale (dimensione intrapersonale), secondo le modalita' indicate nella «Direttiva tecnica per l'accertamento dei requisiti di personalita' e attitudinali per il reclutamento del personale militare e per l'ammissione alle scuole militari dell'Esercito» dello Stato maggiore dell'Esercito. 2. Il giudizio espresso dalla commissione che, adeguatamente motivato, dovra' essere comunicato per iscritto seduta stante agli interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneita' non comportera' attribuzione di alcun punteggio. 3. I verbali dell'accertamento attitudinale, insieme a quelli delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti sanitari saranno disponibili presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - SM - Ufficio reclutamento e concorsi, entro tre giorni dalla data di conclusione degli stessi.