Art. 17 
 
                               Nomina 
 
    1. I vincitori dei concorsi saranno nominati, a  eccezione  degli
appartenenti alla categoria degli ufficiali  in  ferma  prefissata  e
degli ufficiali inferiori delle Forze di  completamento,  di  cui  al
precedente art. 2, comma 1, lettere b) e c), sottotenenti in servizio
permanente del ruolo speciale delle Armi o del  Corpo  per  il  quale
hanno concorso, con  anzianita'  assoluta  nel  grado  stabilita  dal
decreto di nomina che sara' immediatamente esecutivo. 
    Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali  inferiori  delle
Forze di completamento e quelli  appartenenti  alla  categoria  degli
ufficiali inferiori in ferma  prefissata,  invece,  saranno  nominati
ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il
grado rivestito all'atto della scadenza del termine di  presentazione
delle domande. 
    2. Il conferimento della nomina e' subordinato  all'accertamento,
anche successivo  alla  nomina,  del  possesso  del  requisito  della
condotta e delle qualita' morali  di  cui  all'art.  2  del  presente
bando. 
    Successivamente lo Stato maggiore dell'Esercito provvedera'  alla
assegnazione alle Armi dei vincitori del concorso di cui all'art.  1,
comma 1, lettera a) del presente bando. 
    3. I vincitori di ciascun concorso saranno invitati  ad  assumere
servizio in via  provvisoria,  sotto  riserva  dell'accertamento  del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del
corso applicativo, che avra' durata non  inferiore  a  tre  mesi.  La
formazione del personale proveniente dai graduati sara' integrata, al
termine del corso applicativo, con  un  ulteriore  momento  formativo
teso ad omogeneizzare la  preparazione  nell'ambito  delle  attivita'
connesse con il  nuovo  status  di  ufficiale,  attraverso  attivita'
teoriche  tese  alla  formazione  del  leader,  della   durata   di 4
settimane,  ed  allo  svolgimento  di  un  tirocinio   pratico   di 8
settimane. 
    I vincitori di concorso saranno sottoposti,  ove  necessario,  al
completamento del profilo vaccinale, secondo  le  modalita'  definite
nella direttiva tecnica in materia  di  protocolli  sanitari  per  la
somministrazione  di  profilassi  vaccinali  al  personale  militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio  2018.  A  tal  fine,
dovranno presentare, prima dell'incorporamento: 
      certificato attestante l'esecuzione del  ciclo  completo  delle
vaccinazioni previste per la propria  fascia  d'eta',  ai  sensi  del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017,  n.  119,  nonche'  quelle  eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della relativa vaccinazione,  dovra'  essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi  (Ig  G)  per
morbillo, rosolia, parotite e varicella. 
    All'atto della presentazione  al  corso  gli  ufficiali  dovranno
inoltre contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla  data  di
inizio del corso che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del
superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere  detta
ferma comportera' la revoca della nomina. 
    Inoltre,  la   mancata   presentazione   al   corso   applicativo
comportera' la decadenza dalla nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    4. Il concorrente di sesso  femminile  nominato  sottotenente  in
servizio  permanente  che,  trovandosi  nelle   condizioni   previste
dall'art. 1494 del decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66  non
potra' frequentare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio  al
corso successivo. 
    5. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno
non ricoperti per rinuncia o decadenza  di  vincitori,  la  Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso di  altrettanti  concorrenti  idonei,  secondo  l'ordine  della
rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente art. 15,
entro il termine di 1/12° della durata del corso stesso. 
    6. I frequentatori che non supereranno  o  non  completeranno  il
corso applicativo: 
      se provenienti dal personale in  servizio,  rientreranno  nella
Forza armata e categoria  di  provenienza  per  completare  la  ferma
eventualmente contratta. Il periodo di durata del corso sara' in  tal
caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
      se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo. 
    7.  Per  gli  ufficiali  che  supereranno  il  corso  applicativo
l'anzianita' relativa nel grado  rivestito  verra'  rideterminata  in
base alla media del punteggio ottenuto nella  graduatoria  di  merito
del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine  corso.
Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle Forze
di completamento e alla categoria degli ufficiali inferiori in  ferma
prefissata saranno iscritti in ruolo dopo  l'ultimo  dei  pari  grado
dello stesso ruolo. 
    8. Agli ufficiali, una volta ammessi  alla  frequenza  del  corso
applicativo, e agli idonei non vincitori, potra'  essere  chiesto  di
prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini  di  un
eventuale successivo impiego presso gli organismi di  informazione  e
sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n.  124,  previa  verifica
del possesso dei requisiti.