Art. 17 Nomina 1. I vincitori dei concorsi saranno nominati, a eccezione degli appartenenti alla categoria degli ufficiali in ferma prefissata e degli ufficiali inferiori delle Forze di completamento, di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere b) e c), sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi o del Corpo per il quale hanno concorso, con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina che sara' immediatamente esecutivo. Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle Forze di completamento e quelli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori in ferma prefissata, invece, saranno nominati ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il grado rivestito all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande. 2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina, del possesso del requisito della condotta e delle qualita' morali di cui all'art. 2 del presente bando. Successivamente lo Stato maggiore dell'Esercito provvedera' alla assegnazione alle Armi dei vincitori del concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del presente bando. 3. I vincitori di ciascun concorso saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo, che avra' durata non inferiore a tre mesi. La formazione del personale proveniente dai graduati sara' integrata, al termine del corso applicativo, con un ulteriore momento formativo teso ad omogeneizzare la preparazione nell'ambito delle attivita' connesse con il nuovo status di ufficiale, attraverso attivita' teoriche tese alla formazione del leader, della durata di 4 settimane, ed allo svolgimento di un tirocinio pratico di 8 settimane. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalita' definite nella direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, prima dell'incorporamento: certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella. All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno inoltre contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comportera' la revoca della nomina. Inoltre, la mancata presentazione al corso applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 4. Il concorrente di sesso femminile nominato sottotenente in servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 non potra' frequentare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 5. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al corso di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente art. 15, entro il termine di 1/12° della durata del corso stesso. 6. I frequentatori che non supereranno o non completeranno il corso applicativo: se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella Forza armata e categoria di provenienza per completare la ferma eventualmente contratta. Il periodo di durata del corso sara' in tal caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo. 7. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo l'anzianita' relativa nel grado rivestito verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria di merito del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle Forze di completamento e alla categoria degli ufficiali inferiori in ferma prefissata saranno iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado dello stesso ruolo. 8. Agli ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e agli idonei non vincitori, potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.