Art. 7 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
    1. Lo svolgimento dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1 prevede: 
      a) prova di preselezione per titoli, di  possibile  svolgimento
solo nel caso vengano superate le mille domande; 
      b) prova scritta di cultura generale; 
      c) prova scritta di cultura tecnico-professionale; 
      d) valutazione dei titoli; 
      e) prove di efficienza fisica; 
      f) accertamenti sanitari; 
      g) accertamento attitudinale; 
      h) prova orale; 
      i) prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire  la
carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento  provvisto  di
fotografia, in corso di validita', rilasciato  da  un'amministrazione
dello Stato. 
    2. All'atto dell'emissione del decreto  dirigenziale  di  cui  al
successivo art. 15, comma 2  di  approvazione  della  graduatoria  di
merito del concorso cui partecipano, tutti i concorrenti  -  compresi
quelli di sesso femminile per i quali  la  positivita'  del  test  di
gravidanza abbia comportato, ai sensi dell'art. 580 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,  un  temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica  -  dovranno
essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti
previsti dal precedente comma 1. 
    3. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi  alle  prove  e
accertamenti di cui al precedente comma 1 in uniforme di servizio, ad
eccezione di quelle di efficienza fisica per le quali e' prevista  la
tenuta ginnica; i concorrenti provenienti dal congedo  sono  altresi'
invitati  a   presentarsi   alle   suddette   prove   indossando   un
abbigliamento consono alla sede d'esame.