Art. 2 Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 1. Nell'ambito degli ottanta posti, di cui al precedente art. 1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purche' in possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati: A) venti posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, come stabiliscono l'art. 1, legge 20 dicembre 1966, n. 1116 e l'art. 9, decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2010, n. 30; B) due posti, ai sensi dell'art. 1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali, che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale; C) due posti, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a coloro che siano in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4, terzo comma, n. 4) del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni; D) quattro posti, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, a coloro che hanno conseguito il diploma di maturita' presso il Centro studi di Fermo. 2. I posti oggetto delle riserve elencate nel comma precedente, qualora non fossero coperti per mancanza di vincitori, saranno assegnati, seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito agli altri candidati idonei non vincitori.