Art. 21 Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei funzionari 1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, e 2, comma 1, lettera cc), del citato decreto legislativo n. 95/2017, e successive modificazioni. 2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dell'Interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare saranno collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59 della citata legge n. 121/1981, e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. 3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e l'assegnazione saranno effettuati secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 7 e comma 8, del citato decreto legislativo n. 334/2000, e successive modificazioni, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, lettera d), n. 3), del citato decreto legislativo n. 126/2018, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera cc), del citato decreto legislativo n. 95/2017, e successive modificazioni.