Art. 21 
 
 
Corso di formazione iniziale  per  l'immissione  nella  carriera  dei
                             funzionari 
 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno  ammessi
alla frequenza del corso di formazione di cui  agli  articoli  4  del
decreto  legislativo  5  ottobre   2000,   n.   334,   e   successive
modificazioni,  e  2,  comma  1,  lettera  cc),  del  citato  decreto
legislativo n. 95/2017, e successive modificazioni. 
    2.  I  vincitori  appartenenti  ai   ruoli   dell'Amministrazione
dell'Interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o  militare
saranno collocati in aspettativa per la  durata  del  corso,  con  il
trattamento economico previsto dagli articoli 59 della  citata  legge
n. 121/1981, e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. 
    3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e
l'assegnazione saranno effettuati secondo i criteri di  cui  all'art.
4, comma 7 e comma 8, del citato decreto legislativo n.  334/2000,  e
successive modificazioni, come  da  ultimo  modificato  dall'art.  6,
comma 1, lettera  d),  n.  3),  del  citato  decreto  legislativo  n.
126/2018, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma  1,
lettera cc), del citato decreto legislativo n. 95/2017, e  successive
modificazioni.