Art. 10
Accertamenti psicofisici
1. Nell'ambito di tutti i concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1 i concorrenti saranno sottoposti, a cura delle competenti
commissioni, ad accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneita'
psicofisica al servizio militare incondizionato quale Ufficiale in
servizio permanente in base alla normativa vigente per l'accesso
all'Arma/Corpo prescelto. L'idoneita' psicofisica dei concorrenti
sara' definita tenendo conto del vigente «Elenco delle imperfezioni e
delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare»
di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, delle direttive tecniche riguardanti
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non
idoneita' al servizio militare e criteri per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare,
approvate con il decreto ministeriale 4 giugno 2014, nonche' tenendo
conto dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla
forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, nei limiti
previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c)
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207
rilevati secondo le prescrizioni fissate con la direttiva tecnica ed.
2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, di cui in
premessa, fatto salvo il rispetto di ulteriori disposizioni normative
indicate nelle specifiche Appendici. Tale requisito non sara'
nuovamente accertato nei confronti dei candidati che siano militari
in servizio all'atto degli accertamenti psicofisici, in possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare. La relativa
attestazione dovra' essere portata al seguito. La facolta' di
proporre istanza di riconvocazione non e' prevista per il concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) in quanto gli
accertamenti psicofisici avranno luogo contestualmente alle prove di
efficienza fisica. Pertanto, eventuali istanze di riconvocazione, nei
casi e con le modalita' di cui al precedente art. 6, comma 7,
dovranno essere proposte all'atto della convocazione alle prove di
efficienza fisica.
2. Le modalita' di espletamento degli accertamenti psicofisici,
la documentazione da portare al seguito -in originale o in copia resa
conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge- all'atto della
presentazione ai rispettivi enti di selezione e gli accertamenti cui
saranno sottoposti i candidati sono dettagliatamente indicati nelle
Appendici al bando, nelle quali sono altresi' indicati i requisiti
fisici di cui i candidati devono essere riconosciuti in possesso ai
fini del conseguimento dell'idoneita', nonche' i profili sanitari
minimi. A pena di esclusione, tutti gli esami strumentali e di
laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati, entro il
giorno antecedente a quello di presentazione, presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il
Servizio sanitario nazionale. Sara' cura del concorrente produrre
anche l'attestazione -in originale o in copia resa conforme secondo
le modalita' stabilite dalla legge- della struttura sanitaria
medesima comprovante detto accreditamento.
3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita da parte
della commissione competente per gli accertamenti psicofisici,
saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultera'
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar
prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la
commissione non esprimera' giudizio, ne' definira' il profilo
sanitario. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporra' detti
concorrenti ai previsti accertamenti psicofisici, per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
Tale termine non potra' superare:
a) Esercito: i dieci giorni successivi la prova scritta di
composizione italiana;
b) Marina: la data di inizio delle prove di efficienza fisica;
c) Aeronautica: i venti giorni antecedenti la convocazione per
l'effettuazione delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti
attitudinali e comportamentali;
d) Arma dei carabinieri: la data di formazione della
graduatoria di ammissione al tirocinio.
I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che
risulteranno assenti al momento dell'inizio degli accertamenti
psicofisici saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal
concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di
cui al precedente art. 1, comma 7. Non saranno previste ulteriori
riconvocazioni.
4. Per i concorrenti di sesso femminile, in caso di positivita'
del test di gravidanza, la commissione competente non procedera' agli
accertamenti psicofisici e si asterra' dalla pronuncia del giudizio,
a mente dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di
gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei
candidati il cui stato di gravidanza sia stato accertato, la
Direzione generale per il personale militare o l'Ente delegato
procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data
compatibile con il completamento della procedura concorsuale, entro
il termine fissato per la definizione delle graduatorie finali di
ammissione ai corsi e, per i soli concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, lettere a) e d), entro il termine fissato per la
definizione delle graduatorie di ammissione al tirocinio. Se in
occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento
perdura, la preposta commissione ne dara' notizia alla citata
Direzione generale o all'Ente delegato che escludera' il candidato
dal concorso per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del
possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
5. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a
sostenere le ulteriori prove concorsuali, fatte salve le ipotesi di
ammissione con riserva di cui alle Appendici al bando.
6. Per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere a), b) e c) e salvi i casi in cui non sia diversamente
disposto nelle Appendici al bando, i concorrenti giudicati inidonei
potranno produrre, improrogabilmente seduta stante, specifica istanza
di ulteriori accertamenti psicofisici (i concorrenti minorenni
potranno esercitare tale facolta' improrogabilmente entro il giorno
successivo a quello della comunicazione del motivo di inidoneita'
facendo pervenire la predetta istanza, firmata dall'interessato e
vistata da entrambi i genitori o dal genitore che esercita
l'esclusiva potesta' o, in mancanza, dal tutore, tramite messaggio di
posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli
indirizzi di cui al precedente art. 5, comma 3, lettere a) e b) e,
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), al
seguente indirizzo commisanappel@aeronautica.difesa.it Tale istanza
dovra' essere integrata mediante l'invio (tramite messaggio di posta
elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC)) ai predetti
indirizzi, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla
data degli accertamenti psicofisici, di copia in formato PDF o JPEG,
di un valido documento di identita' del candidato (qualora minorenne,
di entrambi i genitori o del genitore che esercita l'esclusiva
potesta' o, in mancanza, del tutore) rilasciato da un'Amministrazione
pubblica e di copia in formato PDF o JPEG di idonea documentazione
specialistica rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale,
relativa alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra indicati.
7. In caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente ricevera'
apposita comunicazione mediante avviso inserito nell'area privata
della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica
certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione) o telegramma. In caso di mancato accoglimento
dell'istanza, invece, il concorrente ricevera' comunicazione, con le
medesime modalita', che il giudizio di inidoneita' riportato al
termine degli accertamenti psicofisici deve intendersi confermato.
8. Il giudizio circa l'idoneita' psicofisica dei concorrenti che
hanno presentato istanza di ulteriori accertamenti psicofisici -in
caso di accoglimento di tale istanza- sara' espresso dalla
commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici a seguito di
valutazione della documentazione prodotta a corredo dell'istanza,
ovvero, solo se lo riterra' necessario, a seguito di ulteriori
accertamenti psicofisici disposti.
9. Il giudizio espresso dalla suddetta commissione e' definitivo.
Pertanto, per i concorrenti giudicati idonei la commissione
provvedera' a definire il profilo sanitario e, ove previsto, ad
attribuire il relativo punteggio. I concorrenti dichiarati inidonei
anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori
accertamenti psicofisici disposti, nonche' quelli che hanno
rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.