Art. 11
Prove di efficienza fisica
1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1, lettere a), b) e d) saranno sottoposti, a cura delle competenti
commissioni, alle prove di efficienza fisica.
2. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno a cura delle
competenti commissioni e potranno prevedere l'espletamento di
esercizi obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato superamento degli
esercizi facoltativi non determinera' l'esclusione dal concorso.
3. I concorrenti regolarmente convocati dovranno presentarsi
muniti della seguente documentazione in originale o in copia resa
conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge:
a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera (e anche per il nuoto per i soli concorsi di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) e c)), in corso di
validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione
medico-sportiva italiana ovvero da specialisti che operano presso
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale in qualita' di medici specializzati in medicina
dello sport. Il documento dovra' avere una data di rilascio non
antecedente al 1° novembre 2018 e dovra' essere valido fino al 31
ottobre 2019;
b) se concorrente di sesso femminile, referto attestante
l'esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine
effettuato entro i cinque giorni antecedenti alla data di
presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di
efficienza fisica.
La mancata presentazione dei documenti di cui al presente comma
non consentira' l'ammissione dei concorrenti a sostenere le prove di
efficienza fisica e determinera' l'esclusione dal concorso.
4. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni o di
indisposizioni precedentemente verificatisi potranno portare al
seguito ed esibire, prima dell'inizio delle prove, idonea
certificazione medica che sara' valutata dalla commissione per le
prove di efficienza fisica. Questa, sentito l'Ufficiale medico
presente [per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), il dirigente del Servizio sanitario del Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito o il suo sostituto],
adottera' le conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando
l'effettuazione delle prove in altra data.
5. Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle
prove accusano una indisposizione, dovranno immediatamente
comunicarlo alla competente commissione la quale, con le modalita' di
cui al precedente comma 4, adottera' le conseguenti determinazioni.
Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o
di ripetizione delle prove di efficienza fisica che perverranno da
parte di concorrenti che le avranno portate comunque a compimento,
anche se con esito negativo.
6. I concorrenti che, nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5,
otterranno dalla commissione l'autorizzazione al differimento
dell'effettuazione di tutte o di parte delle prove di efficienza
fisica, saranno convocati, mediante avviso inserito nell'area privata
della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica
certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione) o con lettera raccomandata o telegramma o, ove
possibile, mediante consegna diretta agli interessati, per sostenere
tali prove in altra data. Per il concorso di cui al precedente art.
1, comma 1, lettera d) la riconvocazione avverra' esclusivamente a
mezzo e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
La data di riconvocazione dovra', in ogni caso, essere compatibile:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), con quella indicata al precedente art. 10, comma 3,
lettera a);
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b), con la data di prevista conclusione dello svolgimento
delle prove orali di tutte le sessioni d'esame;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d), con il calendario di svolgimento delle prove di
efficienza fisica.
I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che
risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove di efficienza
fisica, ovvero che saranno impossibilitati a sostenere le prove a
causa di indisposizione o infortunio, saranno considerati
rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma 7. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano
applicazione per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c), per il quale si rimanda al successivo art. 15 e alle
disposizioni specifiche contenute nella relativa Appendice.
8. L'esito delle prove di efficienza fisica e' definitivo e sara'
comunicato seduta stante agli interessati.