Art. 12
Accertamenti attitudinali
1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1, saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali, a cura delle
competenti commissioni. Per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera c) si osserveranno le disposizioni di cui al
successivo art. 15.
2. I concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti finalizzati a
valutarne le qualita' attitudinali e a valutare, rispetto alle
distinte caratteristiche di impiego, il possesso delle capacita' e
dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nelle
Forze armate ovvero nell'Arma dei carabinieri. Tali accertamenti
saranno svolti secondo i criteri e le modalita' indicati nelle
Appendici al bando.
3. Poiche' l'espletamento degli accertamenti attitudinali e'
previsto contestualmente ad altre prove concorsuali eventuali istanze
di riconvocazione, nei casi e con le modalita' di cui al precedente
art. 6, comma 7, dovranno essere proposte, per concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), all'atto della
convocazione alle prove di efficienza fisica.
4. Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio sulla
idoneita', senza attribuzione di alcun punteggio, definitivo e
comunicato seduta stante.
5. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a
sostenere le ulteriori prove concorsuali.