Art. 15 
 
 
Prove  di   efficienza   fisica   e   accertamenti   attitudinali   e
                          comportamentali. 
 
 
    1. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c) l'idoneita' alle prove di efficienza fisica e  l'idoneita'
sotto il profilo psicoattitudinale e comportamentale dei concorrenti,
risultati idonei agli accertamenti psicofisici, sara' accertata dalle
competenti commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1,  lettera
c), numeri 5) e 6). Gli accertamenti attitudinali  e  comportamentali
si   svolgeranno   ai   sensi   delle   «Norme   per   la   selezione
psicoattitudinale   dei   candidati    partecipanti    ai    concorsi
dell'Aeronautica    militare»    emanate    dal    Comando     Scuole
dell'Aeronautica militare/3^ Regione  Aerea  vigenti  all'atto  degli
accertamenti. A  tal  fine,  i  candidati  saranno  convocati  presso
l'Accademia aeronautica, per sostenere dette prove,  per  gruppi,  in
considerazione del ruolo per il quale gli stessi stanno  concorrendo,
secondo le modalita' di cui al precedente art. 6, comma  8.  Potranno
essere prese in considerazione eventuali istanze  di  riconvocazione,
presentate ai sensi dell'art. 6, comma 7, per i ruoli per cui non  e'
previsto lo svolgimento di tali prove in un unico gruppo. 
    2. I concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in  piena
sicurezza delle prove concorsuali, dovranno nuovamente presentare, in
originale o in copia resa conforme  secondo  le  modalita'  stabilite
dalla legge, il referto del test di gravidanza (su  sangue  o  urine)
eseguito presso strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  entro  i
cinque giorni antecedenti alla data  di  presentazione  in  Accademia
aeronautica.  La  mancata  presentazione  di   detta   documentazione
determinera' l'esclusione del concorrente dalle prove. 
    Se  all'atto  della  presentazione   in   Accademia   aeronautica
dovessero insorgere per taluni concorrenti  dubbi  sulla  persistenza
della idoneita' psicofisica precedentemente riconosciuta, per  eventi
frattanto  verificatisi,  e'  facolta'   dell'Accademia   aeronautica
inviare detti concorrenti all'osservazione della commissione per  gli
accertamenti psicofisici per un supplemento di indagini e conseguente
espressione   di   parere   medico-legale   circa   la    persistenza
dell'idoneita' medesima. 
    3. Durante la permanenza presso l'Istituto, i concorrenti: 
      a) dovranno attenersi alle norme disciplinari di  vita  interna
dell'Istituto previste per gli Allievi dell'Accademia aeronautica; 
      b) saranno sottoposti alle prove di efficienza  fisica  e  agli
accertamenti  attitudinali  e  comportamentali  ed  effettueranno  un
programma di attivita', di  cui  all'Appendice  al  bando,  inteso  a
verificare il possesso delle  doti  di  carattere  e  delle  qualita'
richieste dall'art. 646 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66
per la futura nomina a Ufficiale  in  servizio  permanente  effettivo
dell'Aeronautica militare; 
      c) fruiranno di vitto e alloggio a carico  dell'Amministrazione
della Difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al
termine delle prove e accertamenti. 
    4. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle
prove concorsuali coloro che: 
      a)  non  otterranno  nei  vari  giudizi  e  nella   valutazione
complessiva i punteggi minimi indicati nella citata Appendice; 
      b) rinunceranno alla prosecuzione delle prove; 
      c) non supereranno con esito favorevole le prove di  efficienza
fisica obbligatorie; 
      d)  non  supereranno  con  esito  favorevole  gli  accertamenti
attitudinali e comportamentali. 
    5. Il giudizio di  idoneita'  o  di  inidoneita',  unitamente  ai
risultati conseguiti  in  ogni  singola  prova  che  determinera'  il
giudizio stesso, sara' comunicato per iscritto a tutti i concorrenti. 
    6.  Solo  i  concorrenti  giudicati  idonei  sia  alle  prove  di
efficienza fisica che agli accertamenti attitudinali saranno  ammessi
alle successive prove concorsuali.