Art. 15
Prove di efficienza fisica e accertamenti attitudinali e
comportamentali.
1. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c) l'idoneita' alle prove di efficienza fisica e l'idoneita'
sotto il profilo psicoattitudinale e comportamentale dei concorrenti,
risultati idonei agli accertamenti psicofisici, sara' accertata dalle
competenti commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
c), numeri 5) e 6). Gli accertamenti attitudinali e comportamentali
si svolgeranno ai sensi delle «Norme per la selezione
psicoattitudinale dei candidati partecipanti ai concorsi
dell'Aeronautica militare» emanate dal Comando Scuole
dell'Aeronautica militare/3^ Regione Aerea vigenti all'atto degli
accertamenti. A tal fine, i candidati saranno convocati presso
l'Accademia aeronautica, per sostenere dette prove, per gruppi, in
considerazione del ruolo per il quale gli stessi stanno concorrendo,
secondo le modalita' di cui al precedente art. 6, comma 8. Potranno
essere prese in considerazione eventuali istanze di riconvocazione,
presentate ai sensi dell'art. 6, comma 7, per i ruoli per cui non e'
previsto lo svolgimento di tali prove in un unico gruppo.
2. I concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove concorsuali, dovranno nuovamente presentare, in
originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite
dalla legge, il referto del test di gravidanza (su sangue o urine)
eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o
private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, entro i
cinque giorni antecedenti alla data di presentazione in Accademia
aeronautica. La mancata presentazione di detta documentazione
determinera' l'esclusione del concorrente dalle prove.
Se all'atto della presentazione in Accademia aeronautica
dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza
della idoneita' psicofisica precedentemente riconosciuta, per eventi
frattanto verificatisi, e' facolta' dell'Accademia aeronautica
inviare detti concorrenti all'osservazione della commissione per gli
accertamenti psicofisici per un supplemento di indagini e conseguente
espressione di parere medico-legale circa la persistenza
dell'idoneita' medesima.
3. Durante la permanenza presso l'Istituto, i concorrenti:
a) dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna
dell'Istituto previste per gli Allievi dell'Accademia aeronautica;
b) saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica e agli
accertamenti attitudinali e comportamentali ed effettueranno un
programma di attivita', di cui all'Appendice al bando, inteso a
verificare il possesso delle doti di carattere e delle qualita'
richieste dall'art. 646 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
per la futura nomina a Ufficiale in servizio permanente effettivo
dell'Aeronautica militare;
c) fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione
della Difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al
termine delle prove e accertamenti.
4. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle
prove concorsuali coloro che:
a) non otterranno nei vari giudizi e nella valutazione
complessiva i punteggi minimi indicati nella citata Appendice;
b) rinunceranno alla prosecuzione delle prove;
c) non supereranno con esito favorevole le prove di efficienza
fisica obbligatorie;
d) non supereranno con esito favorevole gli accertamenti
attitudinali e comportamentali.
5. Il giudizio di idoneita' o di inidoneita', unitamente ai
risultati conseguiti in ogni singola prova che determinera' il
giudizio stesso, sara' comunicato per iscritto a tutti i concorrenti.
6. Solo i concorrenti giudicati idonei sia alle prove di
efficienza fisica che agli accertamenti attitudinali saranno ammessi
alle successive prove concorsuali.