Art. 17
Prova di conoscenza della lingua inglese
e prove facoltative di ulteriore lingua straniera
1. Le prove di lingua straniera sono previste in tutti i concorsi
di cui al precedente art. 1, comma 1 con le seguenti modalita':
prova di conoscenza della lingua inglese: tale prova e'
obbligatoria in tutti concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 e
verra' effettuata secondo le modalita' specificate nelle Appendici al
bando;
per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere d), prova scritta facoltativa di ulteriore lingua straniera:
tale prova potra' essere sostenuta in una delle lingue straniere a
scelta del candidato tra quelle indicate alla Sezione 2, Paragrafo 7
dell'Appendice Arma dei carabinieri al bando e con le modalita' ivi
indicate. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di
cui al precedente art. 1, comma 2, lettera d) non potranno scegliere
per la prova facoltativa la lingua tedesca;
prova orale facoltativa di ulteriore di lingua straniera: tale
prova e' prevista in ciascuno dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1 e potra' essere sostenuta in lingue straniere a scelta del
candidato tra quelle indicate nelle Appendici al bando.
2. La prova facoltativa potra' essere sostenuta dai soli
concorrenti che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di
partecipazione al concorso di interesse.
3. La prova orale facoltativa, della durata massima di 15 minuti,
si svolgera' con le seguenti modalita':
breve colloquio di carattere generale, anche finalizzato alla
presentazione del candidato;
lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
conversazione guidata, che abbia come spunto il brano,
finalizzata alla valutazione relativa al corretto uso di espressioni
di uso quotidiano e formule comuni.
Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere d), la prova orale facoltativa di lingua straniera potra'
essere sostenuta dai candidati che avranno superato la prova scritta
facoltativa nella medesima lingua.
4. Al termine della prova di conoscenza della lingua inglese e
della prova facoltativa di ulteriore lingua straniera saranno
assegnati i punteggi indicati nelle Appendici al bando. Tali punteggi
saranno utili per la formazione delle graduatorie finali.
5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova di
conoscenza della lingua inglese, nonche' quelli che rinunceranno a
sostenerla, saranno esclusi dal concorso. Il mancato espletamento
della prova facoltativa di ulteriore lingua straniera non
determinera', invece, l'esclusione dai concorsi. I concorrenti che
non intenderanno sostenere piu' detta prova facoltativa dovranno
rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia.