Art. 19
Tirocinio
1. La convocazione al tirocinio, previsto per i soli concorsi di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), avverra' con le
modalita' di cui al precedente art. 6, commi 8 e 9. Durante il
tirocinio i frequentatori saranno sottoposti a prove e accertamenti
nelle aree indicate nelle Appendici al bando, in cui sono anche
riportati i relativi punteggi attribuibili.
2. Il tirocinio avra' una durata di circa trenta giorni, comunque
non superiore a sessanta, durante i quali tutti i frequentatori
saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito
nelle attivita' militari e scolastiche.
3. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini
della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi,
saranno sottoposti al test di gravidanza mediante analisi sulle
urine. Se ammessi alla frequenza del corso, saranno nuovamente
sottoposti a detto test. In caso di positivita', saranno rinviati
d'ufficio e ammessi al corso successivo, subordinatamente alla
verifica del mantenimento dei requisiti necessari per l'ammissione,
di cui al precedente art. 2.
4. Se all'atto della presentazione al tirocinio o durante il
tirocinio stesso, per taluni concorrenti insorgano dubbi sulla
persistenza della idoneita' psicofisica precedentemente riconosciuta,
sara' facolta' dell'Accademia militare inviare detti concorrenti
all'osservazione delle competenti commissioni per gli accertamenti
psicofisici, nominate nell'ambito dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettere a) e d), per un supplemento di indagini e
conseguente espressione di parere medico-legale circa la persistenza
dell'idoneita' medesima.
5. I concorrenti convocati per la frequenza del tirocinio
dovranno consegnare:
a) fotografia recente, formato tessera (cm 4 × 5), con scritto
in basso a tergo, in firma autografa leggibile, cognome, nome e data
di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla
fotografia;
b) certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;
c) in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra'
essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G)
per morbillo, rosolia, parotite e varicella.
I medesimi dovranno inoltre sottoscrivere, ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che confermi,
integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione
al concorso circa la propria posizione giudiziaria.
6. I concorrenti ammessi al tirocinio dovranno contrarre,
all'atto della presentazione in Accademia, una ferma volontaria di
durata pari a quella del tirocinio stesso, dalla quale saranno
prosciolti se rinunceranno successivamente al tirocinio o ne saranno
esclusi -per qualsiasi causa, ivi comprese quelle di forza maggiore-
o non saranno comunque ammessi ai corsi. I concorrenti compiranno il
tirocinio:
a) in qualita' di Militari di truppa, se provenienti dalla vita
civile;
b) con il grado rivestito, previo richiamo in servizio, se
Ufficiali o Sottufficiali di complemento congedati;
c) con il grado rivestito, se militari in servizio.
7. I militari in servizio, durante il tirocinio, continueranno a
percepire dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti. Essi non
dovranno contrarre la ferma di cui al precedente comma. Qualora la
data del congedo venga a cadere nel periodo del tirocinio, saranno
chiamati a contrarre una ferma per la durata residua del tirocinio
stesso.
8. I concorrenti di cui al precedente comma 6, lettera b) saranno
richiamati in servizio con il grado rivestito, a decorrere dalla data
di presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio e fino
al giorno antecedente la data di ammissione ai corsi in qualita' di
Allievi. Essi saranno ricollocati in congedo se interromperanno, per
rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non
saranno comunque ammessi ai corsi.
9. I concorrenti che, all'atto della presentazione in Accademia
per la frequenza del tirocinio, sono gia' alle armi saranno
collocati, per la durata del tirocinio e sino all'eventuale
ammissione ai corsi, nella posizione di comandati o aggregati presso
l'Accademia stessa e saranno rinviati agli Enti di provenienza se
interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo
supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi.
10. I militari alle armi il cui collocamento in congedo viene a
cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in
servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione in Accademia,
ovvero sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto.
11. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle
norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli
Allievi dell'Accademia militare, saranno forniti di vitto e alloggio
e sara', inoltre, dato loro in uso un corredo ridotto da restituire
in caso di mancata ammissione ai corsi regolari. Non sara'
consentita, in nessun caso, la partecipazione contestuale ad altri
concorsi.
12. Saranno esclusi dal concorso e rinviati dall'Accademia i
frequentatori che:
a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;
b) matureranno assenze prolungate, anche non continuative,
complessivamente superiori alla meta' della durata del tirocinio
stesso. Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le
giornate in cui il candidato -anche se presente in Istituto- non ha
preso parte a tutte le attivita' programmate. I candidati convocati
in data successiva all'inizio del tirocinio ai sensi di quanto
disposto nelle Appendici al bando dovranno, comunque, risultare
presenti per la meta' della durata dell'intero tirocinio;
c) non risulteranno in possesso, all'atto della valutazione da
parte della competente commissione, della prescritta idoneita'
psicofisica;
d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti
a consentire alla preposta commissione di formulare il giudizio
finale.
13. I frequentatori nei cui confronti sara' espresso il giudizio
di inidoneita', da considerare definitivo, saranno esclusi dal
concorso.
14. Le comunicazioni in merito al rinvio dal tirocinio e
all'esclusione dal concorso, di cui ai precedenti commi 12 e 13,
avverranno a cura dell'Accademia militare.