Art. 2
Requisiti generali di partecipazione
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 possono
partecipare concorrenti, anche se alle armi, di entrambi i sessi. Per
la partecipazione a tutti i predetti concorsi, fermo restando quanto
specificato al presente comma, i concorrenti devono possedere i
seguenti requisiti generali:
a) essere cittadini italiani;
b) avere compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non
superare il giorno di compimento del ventiduesimo anno di eta' alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Gli
appartenenti ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti dell'Arma dei
carabinieri, partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera d), non dovranno superare il ventottesimo anno di
eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande. Il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari
all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestano
o hanno prestato servizio militare nelle Forze armate. L'eventuale
periodo trascorso in qualita' di Allievo delle Scuole militari non e'
considerato valido ai fini dell'elevazione del limite di eta'.
Tale elevazione del limite di eta' non si applica:
ai concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale
dell'Arma aeronautica di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c);
al personale appartenente ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti
dell'Arma dei carabinieri, partecipante al concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera d);
c) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 2018-2019 un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal
corso annuale, previsto per l'ammissione ai corsi universitari
dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive
modifiche e integrazioni, nonche' diploma di istruzione secondaria di
secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi
quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di
laurea.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la
dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza (da allegare alla
domanda di partecipazione) secondo la procedura prevista dall'art. 38
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la cui modulistica e'
disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il concorrente che non sia ancora in possesso del provvedimento di
equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta;
d) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica e
attitudinale al servizio incondizionato quale Ufficiale in servizio
permanente. Tale requisito sara' verificato nell'ambito degli
accertamenti psicofisici e attitudinali;
e) godere dei diritti civili e politici;
f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia
dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita
militare, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per
inidoneita' psico-fisica e mancato superamento dei corsi di
formazione di base di cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis del
Codice dell'ordinamento militare;
g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) avere tenuto condotta incensurabile e non aver posto in
essere, nei confronti delle istituzioni democratiche, comportamenti
che non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla
Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
i) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potesta', o del tutore a contrarre l'arruolamento
volontario nella Forza armata prescelta/Arma dei carabinieri;
j) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di
sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito sara' verificato nell'ambito
degli accertamenti psicofisici.
2. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1,
i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale dovranno non
essere stati dimessi d'autorita' ovvero espulsi per insufficiente
attitudine al pilotaggio da precedenti analoghi corsi per il
conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano.
3. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1,
i concorrenti dovranno non essere stati dichiarati inidonei
all'avanzamento o avervi rinunciato, negli ultimi cinque anni di
servizio, se personale militare in servizio permanente, e non
dovranno trovarsi in situazioni incompatibili con l'acquisizione
ovvero la conservazione dello stato di Ufficiale.
4. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1
l'ammissione ai corsi sara' subordinata al possesso dell'idoneita'
psicofisica e attitudinale prescritta dalla normativa in vigore,
nonche' dell'idoneita' all'esercizio dell'attivita' di volo in
qualita' di piloti militari, se concorrenti per il ruolo naviganti
normale per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c).
5. Salvo quello previsto dal precedente comma 1, lettera c),
tutti i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione e mantenuti sino all'ammissione presso i singoli
Istituti di formazione.
6. In considerazione del fatto che l'ordinamento universitario
non riconosce la possibilita' di conseguire piu' volte lo stesso
titolo accademico, non potranno essere ammessi a partecipare ai
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 quanti producano
domande per un'Arma/Corpo per i quali sia prevista l'iscrizione a un
corso di laurea/laurea magistrale comportante il conseguimento di un
titolo accademico gia' posseduto.