Art. 20
Graduatorie di merito
1. Le graduatorie di merito dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1 saranno formate dalle competenti commissioni
esaminatrici, secondo le modalita' di cui alle Appendici al bando.
Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b),
la preposta commissione provvedera', ove previsto, all'assegnazione
alle Armi o Corpi, in applicazione dei criteri di cui alle Appendici
al bando. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreti
dirigenziali.
2. Nei predetti decreti si terra' conto delle riserve di posti
previste nelle Appendici al bando e, a parita' di merito, si
applicheranno le disposizioni concernenti i titoli di preferenza, di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, all'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, e all'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
(convertito con la legge 9 agosto 2013, n. 98), dichiarati nella
domanda di partecipazione.
3. Saranno dichiarati vincitori, sempreche' non siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1,
comma 4, i concorrenti che si collocheranno utilmente nelle
graduatorie di merito.
4. I decreti dirigenziali di approvazione delle graduatorie
saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa
e di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Inoltre, tali decreti dirigenziali saranno
pubblicati nel portale e nel sito www.difesa.it.