Art. 21
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2, gli Enti incaricati dalla Direzione generale per il personale
militare provvederanno a chiedere alle amministrazioni pubbliche e
agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato, dai
concorrenti risultati vincitori, nelle domande di partecipazione al
concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dai
medesimi. In particolare, tale attivita' sara' svolta:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), dal Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b), dall'Accademia navale;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c), dall'Accademia aeronautica;
d) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d), dal Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell'Arma dei carabinieri.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1
emergera' la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti per
effetto della dichiarazione non veritiera.
3. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli
Allievi saranno tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta del
competente ente delegato dalla Direzione generale per il personale
militare ovvero dell'Istituto di formazione, dovranno sottoscrivere
una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:
a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado, come da modello rinvenibile tra gli Allegati al bando. I
concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far vistare la loro
firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da
entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' parentale o, in mancanza di essi, dal tutore;
b) la mancata iscrizione per l'anno accademico 2019-2020 presso
le Universita'.
4. I vincitori di sesso femminile dei concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), ai fini della verifica
dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, all'atto
dell'incorporamento, dovranno essere sottoposti al test di
gravidanza. I vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere b) e c), all'atto dell'ammissione in Accademia,
saranno sottoposti a visita al fine di verificare il mantenimento
dell'idoneita' al servizio militare.
5. I Comandi delle Scuole militari dovranno inviare, a richiesta
degli Enti competenti, gli elenchi nominativi dei partecipanti ai
concorsi in qualita' di Allievi, distinguendo quelli che hanno o non
hanno superato l'esame di maturita', con il relativo voto e l'elenco
dei voti in attitudine militare espressi dall'apposita commissione.