Art. 23
Disposizioni per i militari
1. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi presso le
Accademie, i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal
congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la
conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione
generale per il personale militare ai sensi dell'art. 864, comma 1,
lettere b) e c) e dell'art. 867, comma 4 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66. La cancellazione avra' effetto dalla data di
ammissione in qualita' di Allievo ai corsi regolari. A tal fine, gli
Istituti forniranno, al termine dei ripianamenti, alle competenti
Divisioni della Direzione generale per il personale militare gli
elenchi dettagliati dei concorrenti gia' alle armi e di quelli
richiamati dal congedo ammessi al corso. Agli Allievi provenienti
dagli Ufficiali, dai Sottufficiali e dai Volontari in servizio
permanente espulsi o dimessi dai corsi si applicheranno le
disposizioni di cui agli articoli 599 e 600 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di,
rispettivamente, espulsioni e dimissioni dai corsi.
2. I Comandi di Reparto/Ente presso i quali prestano servizio i
concorrenti alle armi risultati vincitori del concorso dovranno
trasmettere, entro quindici giorni dalla richiesta da parte degli
Enti competenti, la copia resa conforme secondo le modalita'
stabilite dalla legge dello stato di servizio o del foglio
matricolare e tutti i documenti personali aggiornati di ogni
variazione, compresa quella relativa all'ammissione in Accademia,
senza alcuna soluzione di continuita', nonche' quelli concernenti il
trattamento economico.