Art. 25
Esclusioni
1. L'Amministrazione della Difesa potra' escludere in ogni
momento dai concorsi qualsiasi concorrente che non sara' ritenuto in
possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle Accademie
di Forza armata, nonche' escludere i medesimi dalla frequenza dei
corsi regolari, se il difetto dei requisiti sara' accertato durante i
corsi stessi.