Art. 4
Domande di partecipazione
1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
a), b) e c), previo accesso al proprio profilo sul portale, i
concorrenti compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al
concorso, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello
successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine
coincide con un giorno festivo, questo sara' prorogato al primo
giorno feriale successivo.
2. I concorrenti che sono minorenni alla data di presentazione
della domanda di partecipazione dovranno, a pena di esclusione,
allegare alla stessa copia in formato PDF o JPEG, dell'atto di
assenso per l'arruolamento volontario rinvenibile tra gli Allegati al
bando.
Tale documento dovra' essere sottoscritto da entrambi i genitori
o dal genitore esercente l'esclusiva potesta' sul minore o, in
mancanza di essi, dal tutore. Sara', altresi', necessario allegare, a
pena di esclusione, copia in formato PDF o JPEG, di un documento di
riconoscimento provvisto di fotografia (fronte retro in un unico file
leggibile) dei/l sottoscrittori/e, rilasciato da un'Amministrazione
pubblica e in corso di validita'. La sottoscrizione del predetto
documento comportera', da parte dei soggetti sopraindicati,
l'esplicita autorizzazione a sottoporre il giovane agli accertamenti
e alle prove previsti dal successivo art. 6, comma 1.
3. I concorrenti dovranno accedere al proprio profilo sul
portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e
compilare on-line la relativa domanda. Il sistema informatico salva
automaticamente nel proprio profilo on-line una bozza della
candidatura all'atto del passaggio a una successiva pagina della
domanda, ferma la necessita' di completarla e/o inoltrarla entro il
termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Per gli
allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo riportera' le
indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento
degli stessi.
4. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la domanda medesima,
entro il termine previsto per la presentazione della stessa.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda gia'
inoltrata potranno essere trasmesse dai concorrenti con le modalita'
indicate al successivo art. 5.
5. Terminata la compilazione, i concorrenti procedono all'inoltro
al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire
dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e,
successivamente, una comunicazione con messaggio di posta elettronica
dell'avvenuta acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il
sistema generera' una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati
inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verra'
automaticamente salvata -ed eventualmente aggiornata a seguito di
integrazioni e/o modifica da parte dell'utente- nell'area personale
del profilo utente nella sezione «I miei concorsi», sara' sempre
disponibile per le esigenze del concorrente e dovra' essere esibita
e, ove richiesto, consegnata in occasione della prima prova
concorsuale.
6. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza
la previa registrazione al portale non saranno prese in
considerazione e il candidato non sara' ammesso alla procedura
concorsuale.
7. Per i concorrenti in servizio il sistema provvedera' a
informare i Comandi degli Enti/Reparti di appartenenza, tramite
messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC)
indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda,
dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle
rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti Comandi copia della
domanda di partecipazione. Detti concorrenti dovranno verificare
l'avvenuta ricezione del messaggio di cui al presente comma e
l'avvenuta acquisizione della copia della domanda di partecipazione
da parte dei Comandi degli Enti/Reparti di appartenenza.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si
verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, la Direzione generale per il personale militare si riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni
congruo rispetto a quelli di mancata operativita' del sistema.
Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato
nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal
successivo art. 5.
In tal caso resta comunque invariata all'iniziale termine di
scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente
comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
di cui al precedente art. 2.
Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le
determinazioni adottate al riguardo.
9. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d) la domanda di partecipazione al concorso dovra' essere
compilata e inviata esclusivamente on-line a mezzo della procedura
indicata nel sito www.carabinieri.it-area concorsi, entro il medesimo
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine
coincide con un giorno festivo, questo sara' prorogato al giorno
successivo.
Per poter presentare la domanda di partecipazione e' necessario
munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di identificazione:
a) credenziali SPID (Sistema pubblico di identita' digitale)
con livello di sicurezza 2 che consentono l'accesso ai servizi
on-line della pubblica amministrazione attraverso l'utilizzo di nome
utente, password e la generazione di un codice temporaneo (one time
password). Le istruzioni per il rilascio di SPID sono disponibili sul
sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)
all'indirizzo www.spid.gov.it
b) idoneo lettore di smart-card installato nel computer per
l'utilizzo con CNS (carta nazionale dei servizi) precedentemente
attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a
rilasciare un PIN.
Lo strumento di identificazione prescelto dovra' essere intestato
esclusivamente al candidato che presenta la domanda. I concorrenti
minorenni dovranno utilizzare uno strumento di identificazione
intestato a un genitore esercente la responsabilita' genitoriale o,
in mancanza, al tutore.
Non saranno ammesse le domande di partecipazione presentate con
modalita' diverse da quanto previsto nel presente comma (comprese
quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione
intestati a persone diverse da quelle sopra indicate.
Una volta autenticato nel sito, il concorrente dovra' compilare
tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura.
I concorrenti minorenni dovranno indicare i propri dati di
partecipazione. Essi dovranno, altresi', consegnare, alla prima prova
concorsuale, l'atto di assenso all'arruolamento volontario di un
minore, secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando,
sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente la
potesta' genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonche' la fotocopia
di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittori/e rilasciato
da un'Amministrazione pubblica, provvisto di fotografia e in corso di
validita'.
La procedura chiedera' al concorrente di:
indicare due indirizzi e-mail validi:
posta elettronica standard, su cui ricevera' una copia della
domanda di partecipazione, che dovra' essere esibita dal concorrente
all'atto della presentazione alla prima prova del concorso;
posta elettronica certificata (PEC) su cui inviare e ricevere
le comunicazioni attinenti la procedura concorsuale;
caricare una fototessera in formato digitale.
I concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo che hanno
diritto alla riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 2,
lettera d), che desiderano sostenere la prova scritta di composizione
in lingua tedesca in luogo della lingua italiana, ai sensi del
combinato disposto dell'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e dell'art. 33, comma 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, dovranno
indicarlo nella domanda di partecipazione.
10. Nei concorsi di cui al presente bando, e' consentito l'invio
delle domande di partecipazione per tutti i concorsi di interesse di
cui al precedente art. 1.
11. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, in
ogni domanda di partecipazione i concorrenti indicano i loro dati
anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito
presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonche'
tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione, gli eventuali titoli di preferenza e di riserva di
posti.
12. Con l'inoltro telematico delle domande, il concorrente, oltre
a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al
trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
per l'espletamento della procedura concorsuale, compresa la verifica
dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi
competenti e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale circa
eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'invio della domanda secondo le modalita' descritte conclude la
procedura di presentazione della stessa e l'acquisizione dei dati sui
quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei titoli di
preferenza o di riserva dei posti dichiarati.
Si precisa, al riguardo, che l'accertamento della resa di
dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio
comportera':
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l'esclusione dal concorso o la decadenza a seguito
dell'avvenuta incorporazione dell'interessato.
13. L'Amministrazione Difesa ha facolta' di far regolarizzare le
domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari
per vizi sanabili.