Art. 7 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente  art.  1,
comma 1 saranno nominate, con  successivi  decreti  dirigenziali,  le
seguenti commissioni: 
      a) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a): 
        1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta  di  preselezione,  per  la  prova  scritta  di  composizione
italiana, per la prova di conoscenza della  lingua  inglese,  per  le
prove orali, per la formazione delle graduatorie e per l'assegnazione
ai corsi; 
        2) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
        3) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
        4) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 
        5) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 
        6) la commissione per la  valutazione  dei  frequentatori  al
termine del tirocinio; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b): 
        1)  la  commissione  valutatrice  per  la  prova  scritta  di
selezione culturale  e  per  la  prova  di  conoscenza  della  lingua
inglese; 
        2) la commissione esaminatrice per le prove orali  e  per  la
formazione delle graduatorie finali; 
        3) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
        4) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 
        5) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
        6) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 
        7) la commissione per l'assegnazione dei vincitori ai Corpi; 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c): 
        1) la commissione per la prova scritta di preselezione; 
        2) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
        3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 
        4) la  commissione  esaminatrice  per  la  prova  scritta  di
composizione italiana, per la prova di informatica, per la  prova  di
conoscenza della  lingua  inglese,  per  le  prove  orali  e  per  la
formazione delle graduatorie generali di merito; 
        5) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
        6)  la  commissione  per  gli  accertamenti  attitudinali   e
comportamentali; 
    La valutazione delle prove di  efficienza  fisica  potra'  essere
effettuata, per  motivi  organizzativi,  dalla  commissione  per  gli
accertamenti attitudinali e comportamentali; 
      d) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d): 
        1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta  di  preselezione,  per  la  prova  scritta  di  composizione
italiana (compresi gli eventuali elaborati svolti in lingua tedesca),
per la prova orale, per la prova di conoscenza della lingua  inglese,
per la prova facoltativa di  ulteriore  lingua  straniera  e  per  la
formazione della graduatoria; 
        2) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
        3) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
        4) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 
        5) la commissione per la valutazione  dei  frequentatori  del
tirocinio. 
    2. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettere
a), b) e c) sara', altresi', nominata la commissione unica,  composta
da personale interforze, per la prova scritta di selezione  culturale
in biologia, chimica e fisica.