Art. 7
Commissioni
1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1 saranno nominate, con successivi decreti dirigenziali, le
seguenti commissioni:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a):
1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta di preselezione, per la prova scritta di composizione
italiana, per la prova di conoscenza della lingua inglese, per le
prove orali, per la formazione delle graduatorie e per l'assegnazione
ai corsi;
2) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
3) la commissione per le prove di efficienza fisica;
4) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
5) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
6) la commissione per la valutazione dei frequentatori al
termine del tirocinio;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b):
1) la commissione valutatrice per la prova scritta di
selezione culturale e per la prova di conoscenza della lingua
inglese;
2) la commissione esaminatrice per le prove orali e per la
formazione delle graduatorie finali;
3) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
4) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
5) la commissione per le prove di efficienza fisica;
6) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
7) la commissione per l'assegnazione dei vincitori ai Corpi;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c):
1) la commissione per la prova scritta di preselezione;
2) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
4) la commissione esaminatrice per la prova scritta di
composizione italiana, per la prova di informatica, per la prova di
conoscenza della lingua inglese, per le prove orali e per la
formazione delle graduatorie generali di merito;
5) la commissione per le prove di efficienza fisica;
6) la commissione per gli accertamenti attitudinali e
comportamentali;
La valutazione delle prove di efficienza fisica potra' essere
effettuata, per motivi organizzativi, dalla commissione per gli
accertamenti attitudinali e comportamentali;
d) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d):
1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta di preselezione, per la prova scritta di composizione
italiana (compresi gli eventuali elaborati svolti in lingua tedesca),
per la prova orale, per la prova di conoscenza della lingua inglese,
per la prova facoltativa di ulteriore lingua straniera e per la
formazione della graduatoria;
2) la commissione per le prove di efficienza fisica;
3) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
4) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
5) la commissione per la valutazione dei frequentatori del
tirocinio.
2. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
a), b) e c) sara', altresi', nominata la commissione unica, composta
da personale interforze, per la prova scritta di selezione culturale
in biologia, chimica e fisica.