IL DIRETTORE GENERALE per il personale scolastico Visto l'art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», il quale prevede che «E' bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facolta' assunzionali ai sensi dell'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'art. 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 e' consentito il ricorso, «All'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione», e l'art. 37, che ha stabilito che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonche', ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante il regolamento per la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, e successive modificazioni, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate»; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333; Vista la circolare 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione pubblica recante «Applicazione dell'art. 20 della legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 5 febbraio 1992, n. 104) - portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile», e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 32; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche» ed in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a); Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti, rispettivamente l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, recante il Codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, nonche' il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare; Visto l'art. 6, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, concernente il «Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, cd. «GDPR»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e in particolare l'art. 7, concernente le prove concorsuali, e l'art. 9, concernente le commissioni esaminatrici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche»; Vista la circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - riguardante le modalita' di presentazione delle domande di ammissione ai pubblici concorsi; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche»; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 155, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009, recante equiparazioni tra diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, e in particolare gli Allegati A e B; Considerata la disciplina normativa in materia di equiparazione dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di durata non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di durata normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale, ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n. 270, per laurea magistrale (LM), il titolo accademico a ciclo unico della durata di cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2 marzo 2011; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Visto il C.C.N.L. - Comparto scuola del 29 novembre 2007, ed in particolare la tabella B, la quale prevede come requisito culturale di accesso al profilo professionale di DSGA la laurea specialistica in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia e commercio o titoli equipollenti e preso atto della necessita' di compiere una indicazione puntuale dei titoli di accesso che dia conto del profilo professionale richiesto in esito alla procedura; Visto il C.C.N.L. - Comparto istruzione e ricerca triennio 2016-2018 del 19 aprile 2018; Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della funzione pubblica contenente le «Linee guida sulle procedure concorsuali»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018, recante disposizioni concernenti il concorso, per titoli ed esami, per l'accesso al profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA); Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 864 del 18 dicembre 2018, che autorizza l'avvio delle procedure concorsuali di reclutamento di duemilaquattro unita' di personale del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi (area D); Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Ritenuto di dover procedere all'emanazione del bando del concorso per il reclutamento dei direttori dei servizi generali ed amministrativi (D.S.G.A.); Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; c) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni; d) USR: Ufficio scolastico regionale; e) DSGA: direttore dei servizi generali ed amministrativi; f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR; g) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione ispettiva tecnica di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98; h) D.M. o decreto ministeriale: il decreto n. 863 del 18 dicembre 2018, recante disposizioni concernenti il concorso, per titoli ed esami, per l'accesso al profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA); i) personale ATA: personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola; l) Tic: tecnologie dell'informazione e della comunicazione.