Art. 10 Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della commissione e delle sottocommissioni del concorso 1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato della commissione e delle sottocommissioni del concorso: a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale; b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti; c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti; d. essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla data di pubblicazione del bando e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data. 2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati delle commissioni e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a. non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso; b. non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente, ne' esserne coniugi; c. non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attivita' o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei D.S.G.A.; d. non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.