Art. 11 Prove d'esame 1. Il concorso si articola nelle prove scritte di cui all'art. 13, nella prova orale di cui all'art. 14 e nella valutazione dei titoli di cui all'art. 15. 2. Nei casi di cui all'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, inerente le discipline previste per le prove scritte indicate all'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale. La prova si puo' svolgere in piu' sessioni. 3. I programmi concorsuali sono indicati all'Allegato B del decreto ministeriale.