Art. 12 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    1. La prova preselettiva, computer-based e  unica  per  tutto  il
territorio, si svolge nelle sedi individuate  dagli  USR  e  consiste
nella somministrazione di cento quesiti,  vertenti  sulle  discipline
previste per le  prove  scritte  indicate  nel  successivo  art.  13.
Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro  risposte,
delle  quali  solo  una  e'  esatta;  l'ordine  dei   cento   quesiti
somministrati e' diversificato per ciascun candidato. Lo  svolgimento
della prova preselettiva e' computerizzato;  i  candidati  ammessi  a
sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione  una  postazione
informatica. La prova ha una  durata  massima  di  cento  minuti,  al
termine dei quali il sistema interrompe  la  procedura  e  acquisisce
definitivamente  le  risposte  fornite  dal  candidato  fino  a  quel
momento.  Fino  all'acquisizione   definitiva   il   candidato   puo'
correggere le risposte gia' date. La prova si puo' svolgere  in  piu'
sessioni. 
    2. Con avviso  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del  15
marzo 2019, negli albi e nei siti internet  degli  USR  competenti  a
gestire la procedura, nonche' sul sito  internet  del  Ministero,  e'
reso  noto  il  calendario  comprensivo  del  giorno  e  dell'ora  di
svolgimento della prova preselettiva. La pubblicazione di tale avviso
ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    3.  L'elenco  delle  sedi  della  prova  preselettiva,   l'esatta
ubicazione,   l'indicazione   della   destinazione   dei    candidati
distribuiti sulla base della regione per la quale hanno presentato la
domanda di partecipazione e le ulteriori istruzioni  operative,  sono
comunicati almeno quindici giorni prima  della  data  di  svolgimento
delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero
e degli USR competenti. Tale pubblicazione ha valore  di  notifica  a
tutti gli effetti. 
    4.  La  correzione  della  prova  preselettiva  viene  effettuata
attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati.  I  quesiti  di
cui al precedente  comma  1  sono  estratti  da  una  banca  dati  di
quattromila quesiti resa nota tramite pubblicazione sul sito internet
del Ministero, almeno  venti  giorni  prima  dell'avvio  della  prova
preselettiva. 
    5.  La  valutazione  della  prova  preselettiva   e'   effettuata
assegnando un punto a  ciascuna  risposta  esatta,  zero  punti  alle
risposte non date o errate. Il punteggio della prova preselettiva  e'
restituito al termine della stessa. 
    6. All'esito della preselezione,  sono  ammessi  a  sostenere  le
prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il  numero  dei
posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2,  comma
8, del presente bando. Sono altresi' ammessi tutti  i  candidati  che
abbiano conseguito nella  prova  preselettiva  un  punteggio  pari  a
quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonche' i
soggetti di cui all'art. 20, comma  2-bis,  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104. 
    7. Il  mancato  superamento  della  prova  preselettiva  comporta
l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il  punteggio
della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale
nella graduatoria di merito. 
    8. I candidati che non ricevono comunicazione di  esclusione  dal
concorso  sono  tenuti  a  presentarsi  per  sostenere  la  prova  di
preselezione secondo le indicazioni contenute nell'avviso di  cui  al
comma 3, muniti  di  un  documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validita' tra  quelli  previsti  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e del codice fiscale. La  mancata
presentazione nel giorno, ora e sede  stabiliti,  a  qualsiasi  causa
dovuta, comporta l'esclusione dal concorso.  Qualora,  per  cause  di
forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento di  una
o piu' sessioni della prova preselettiva nelle giornate  programmate,
ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale,
ai candidati presenti. 
    9. Durante lo svolgimento della prova  preselettiva  i  candidati
non possono introdurre nella sede di esame  carta  da  scrivere,  ne'
avvalersi di codici, raccolte normative, dizionari, testi  di  legge,
pubblicazioni, appunti di qualsiasi  natura,  strumenti  di  calcolo,
telefoni portatili e  di  strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di
informazioni o alla trasmissione di dati. 
    10. E' fatto, altresi', divieto ai candidati  di  comunicare  tra
loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione  con
altri,  salvo  che  con  gli  incaricati  della  vigilanza  e  con  i
componenti della commissione esaminatrice. In caso di  violazione  e'
disposta l'immediata esclusione dal concorso. 
    11. La prova preselettiva non puo' aver luogo nei giorni  festivi
ne', ai sensi della legge  8  marzo  1989,  n.  101,  nei  giorni  di
festivita' ebraiche,  nonche'  nei  giorni  di  festivita'  religiose
valdesi.