Art. 12 Prova preselettiva 1. La prova preselettiva, computer-based e unica per tutto il territorio, si svolge nelle sedi individuate dagli USR e consiste nella somministrazione di cento quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte indicate nel successivo art. 13. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una e' esatta; l'ordine dei cento quesiti somministrati e' diversificato per ciascun candidato. Lo svolgimento della prova preselettiva e' computerizzato; i candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione una postazione informatica. La prova ha una durata massima di cento minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato puo' correggere le risposte gia' date. La prova si puo' svolgere in piu' sessioni. 2. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 15 marzo 2019, negli albi e nei siti internet degli USR competenti a gestire la procedura, nonche' sul sito internet del Ministero, e' reso noto il calendario comprensivo del giorno e dell'ora di svolgimento della prova preselettiva. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 3. L'elenco delle sedi della prova preselettiva, l'esatta ubicazione, l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti sulla base della regione per la quale hanno presentato la domanda di partecipazione e le ulteriori istruzioni operative, sono comunicati almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero e degli USR competenti. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 4. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati. I quesiti di cui al precedente comma 1 sono estratti da una banca dati di quattromila quesiti resa nota tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero, almeno venti giorni prima dell'avvio della prova preselettiva. 5. La valutazione della prova preselettiva e' effettuata assegnando un punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. Il punteggio della prova preselettiva e' restituito al termine della stessa. 6. All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando. Sono altresi' ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonche' i soggetti di cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 7. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito. 8. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova di preselezione secondo le indicazioni contenute nell'avviso di cui al comma 3, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita' tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento di una o piu' sessioni della prova preselettiva nelle giornate programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti. 9. Durante lo svolgimento della prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, ne' avvalersi di codici, raccolte normative, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, appunti di qualsiasi natura, strumenti di calcolo, telefoni portatili e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. 10. E' fatto, altresi', divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. In caso di violazione e' disposta l'immediata esclusione dal concorso. 11. La prova preselettiva non puo' aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.