Art. 13 
 
 
                            Prova scritta 
 
 
    1. I candidati che hanno presentato istanza di partecipazione  al
concorso secondo le modalita', i termini e nel rispetto dei requisiti
di cui al precedente art. 4 del presente bando e che abbiano superato
l'eventuale prova preselettiva di cui all'art. 12, sono ammessi,  con
decreto del competente direttore dell'USR, da  pubblicarsi  nel  sito
internet del Miur e degli USR competenti,  a  sostenere  le  seguenti
prove scritte: 
      a. una prova costituita da sei domande a risposta aperta, volta
a verificare la preparazione dei candidati  sugli  argomenti  di  cui
all'Allegato B del decreto ministeriale; 
      b. una prova teorico-pratica, consistente nella risoluzione  di
un caso concreto attraverso la redazione di un atto su  un  argomento
di cui all'Allegato B del decreto ministeriale. 
    2. La prova scritta si svolge nella stessa data in  ogni  regione
nelle sedi individuate dagli USR. 
    3. La durata di ciascuna delle prove, di cui al comma 1, e'  pari
a centottanta minuti, fermi restando gli eventuali  tempi  aggiuntivi
di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
    4. La commissione assegna alle prove scritte di cui al comma 1 un
punteggio massimo di  trenta  punti  ciascuna.  A  ciascuno  dei  sei
quesiti a risposta aperta di cui al precedente comma 1,  lettera  a),
la commissione assegna un punteggio compreso tra zero  e  cinque  che
sia multiplo intero di 0,5. Alla  prova  teorico-pratica  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), la commissione assegna  un  punteggio
compreso tra zero e trenta. La commissione procede  prioritariamente,
per ciascun candidato, alla correzione della prova di cui al comma 1,
lettera a). Nel caso in cui il candidato riporti un  punteggio  nella
predetta prova  inferiore  a  ventuno  punti,  non  si  procede  alla
correzione della prova teorico-pratica. Accedono alla prova  orale  i
candidati  che  abbiano  conseguito,  in  ciascuna  delle  prove,  un
punteggio di almeno 21/30. Il punteggio delle prove scritte  e'  dato
dalla media aritmetica dei  punteggi  conseguiti  in  ciascuna  delle
prove. 
    5. La griglia di valutazione della prova scritta  e'  predisposta
dal comitato  tecnico-scientifico  di  cui  all'art.  8  del  decreto
ministeriale ed e' pubblicata sul sito internet del  Ministero  prima
dell'espletamento della prova scritta. 
    6. Con avviso  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -  e  sul
sito internet del Ministero e degli USR competenti, e' reso  noto  il
giorno e l'ora di svolgimento delle prove scritte.  La  pubblicazione
di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    7. L'elenco delle sedi delle  prove  scritte,  individuate  dagli
USR,  l'esatta  ubicazione,  l'indicazione  della  destinazione   dei
candidati distribuiti in ordine alfabetico e le ulteriori  istruzioni
operative, sono comunicate almeno quindici giorni prima della data di
svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul  sito  internet
del Ministero e dell'USR competente. Tale pubblicazione ha valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    8. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d'esame
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita' e  del
codice fiscale. La mancata  presentazione  nel  giorno,  ora  e  sede
stabiliti,  a  qualsiasi  causa  dovuta,  comporta  l'esclusione  dal
concorso. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non  sia
possibile  l'espletamento  delle   prove   scritte   nelle   giornate
programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in
forma orale, ai candidati presenti. 
    9. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e'  fatto  divieto
di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici,  strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni od  alla  trasmissione  di
dati,  supporti  cartacei,  pubblicazioni  e  stampe   di   qualsiasi
tipologia e genere, nonche'  di  comunicare  tra  loro.  In  caso  di
violazione,  la   commissione   esaminatrice   delibera   l'immediata
esclusione dal concorso. 
    10. I candidati possono  utilizzare  esclusivamente  leggi,  atti
aventi  forza  di  legge,  fonti  di  rango  secondario  e  contratti
collettivi nazionali del  lavoro  (ivi  compresi  codici  o  raccolte
normative),  purche'  non  commentati  o  annotati  con  dottrina   e
giurisprudenza, i quali non dovranno riportare alcun tipo di  appunto
manoscritto. Non sono, pertanto, ammessi  manuali,  circolari  ovvero
note ministeriali di qualsiasi tipo. 
    11. La vigilanza durante la prova scritta e' affidata  dagli  USR
ai commissari di vigilanza scelti dai  medesimi  USR.  Anche  per  la
scelta dei commissari di vigilanza valgono i requisiti generali e  le
cause  di  incompatibilita'  o  di  inopportunita'  previsti  per   i
componenti della commissione esaminatrice  dal  precedente  art.  10.
Qualora le prove abbiano luogo in piu' edifici, gli USR  istituiscono
per ciascun edificio un comitato di  vigilanza,  formato  secondo  le
specifiche istruzioni contenute  nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 
    12. La prova scritta non puo' aver luogo nei giorni festivi  ne',
ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni  di  festivita'
ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.