Art. 14 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. I candidati  che  hanno  superato  le  prove  scritte  di  cui
all'art. 13, sono ammessi a sostenere la prova orale. 
    2.  La  prova  orale,   volta   a   accertare   la   preparazione
professionale del candidato, consiste in: 
      a. un colloquio sulle materie d'esame di cui all'Allegato B del
decreto ministeriale, che accerta la preparazione  professionale  del
candidato sulle medesime e  sulla  capacita'  di  risolvere  un  caso
riguardante la funzione di DSGA; 
      b. una verifica della conoscenza degli strumenti informatici  e
delle tecnologie della comunicazione di piu' comune impiego; 
      c.  una  verifica  della  conoscenza   della   lingua   inglese
attraverso  la  lettura  e  traduzione  di  un  testo  scelto   dalla
commissione. 
    3. La prova orale ha una durata  massima  complessiva  di  trenta
minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art.
20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
    4. La commissione assegna alla prova orale un  punteggio  massimo
complessivo di trenta punti. La prova e' superata dai  candidati  che
conseguono un punteggio non inferiore a ventuno punti. 
    5. La griglia di valutazione della prova orale di cui all'art. 8,
comma 1, del decreto ministeriale e' pubblicata sul sito internet del
Ministero prima dell'inizio della prova stessa. 
    6. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet  del  Ministero  e
dell'USR competente almeno venti giorni prima dell'inizio della prova
orale e' resa nota la sede, la data  e  l'ora  di  svolgimento  della
prova stessa. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a
tutti gli effetti. I candidati  ammessi  alla  prova  orale  ricevono
comunicazione,  esclusivamente   a   mezzo   di   posta   elettronica
all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione  al  concorso,
del voto conseguito nelle prove scritte. 
    7.  La  commissione  e  le  eventuali   sottocommissioni,   prima
dell'inizio della prova orale, determinano  i  quesiti  da  porre  ai
singoli  candidati  per  ciascuna  delle  materie  di  esame  nonche'
scelgono i testi in  lingua  inglese  da  leggere  e  tradurre.  Tali
quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a  sorte.
Possono essere predisposti anche quesiti unici, atti a  una  verifica
complessiva delle materie d'esame. 
    8. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la commissione  esaminatrice  forma  l'elenco  dei  candidati
esaminati, con l'indicazione del voto  da  ciascuno  riportato,  che,
sottoscritto dal presidente e dal segretario  della  commissione,  e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. 
    9. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di  un
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita',  tra  quelli
previsti dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445. 
    10. La prova orale non puo' aver luogo nei giorni festivi ne', ai
sensi della legge 8 marzo 1989, n.  101,  nei  giorni  di  festivita'
ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.