Art. 15
Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli
1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato C del
decreto ministeriale, e devono essere conseguiti, o, laddove
previsto, riconosciuti, entro la data di scadenza del termine
previsto per la presentazione della domanda di ammissione. Il
punteggio massimo che puo' essere attribuito ai titoli e' di dieci
punti.
2. La commissione giudicatrice valuta esclusivamente i titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. La commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, valuta i titoli dopo
le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.
4. Il punteggio finale dei candidati si valuta in settantesimi e
si ottiene dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove
scritte, della votazione conseguita nella prova orale e del punteggio
attribuito nella valutazione dei titoli.
5. I candidati che abbiano superato il colloquio devono far
pervenire i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva e
preferenza, di cui all'art. 3, gia' indicati nella domanda, a pena di
decadenza dai benefici, all'USR competente, entro il termine
perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui hanno sostenuto il colloquio, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento oppure a mezzo posta elettronica certificata
(pec). Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui l'USR
competente ne sia gia' in possesso o ne possa disporre richiedendola
ad altre pubbliche amministrazioni purche' l'amministrazione e
l'ufficio presso cui la relativa documentazione e' depositata siano
individuabili in base alle dichiarazioni rese dal candidato nella
domanda.
6. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui
documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando.
7. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli
sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo
incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate
entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono
perseguite a norma di legge.