Art. 16 Predisposizione delle prove 1. Le tracce delle prove di cui all'art. 13 sono predisposte a livello nazionale dal Ministero, che a tal fine si avvale del comitato tecnico-scientifico, di cui all'art. 8 del decreto ministeriale. Il comitato tecnico-scientifico valida altresi' i quesiti della eventuale prova preselettiva, la cui predisposizione e' curata dal Ministero che, a tal fine, puo' avvalersi di supporti esterni.