Art. 18
Assunzione in servizio
1. Nei limiti delle facolta' assunzionali previste dall'art. 39,
commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il candidato
utilmente collocato nella graduatoria finale di merito, in regola con
la prescritta documentazione, e' invitato a stipulare un contratto
individuale di lavoro, finalizzato all'instaurazione di un rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di
direttore dei servizi generali ed amministrativi ed assegnato ai
ruoli provinciali in base all'ordine di graduatoria e delle
preferenze espresse all'atto dello scorrimento della graduatoria.
2. La costituzione del rapporto di lavoro, che potra' avvenire,
gradualmente, in ragione delle facolta' assunzionali maturate, e',
comunque, subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte
della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro
e' disciplinato dal CCNL del comparto istruzione e ricerca.
4. Se l'avente titolo, senza giustificato motivo, non assume
servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal
caso subentra il primo candidato in posizione utile secondo l'ordine
di graduatoria.
5. In base all'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli aventi titolo all'assunzione devono permanere
nella sede di prima assegnazione di titolarita' per un periodo non
inferiore a quattro anni scolastici, oltre a quello dell'immissione
in ruolo.