Art. 18 
 
 
                       Assunzione in servizio 
 
 
    1. Nei limiti delle facolta' assunzionali previste dall'art.  39,
commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  il  candidato
utilmente collocato nella graduatoria finale di merito, in regola con
la prescritta documentazione, e' invitato a  stipulare  un  contratto
individuale di lavoro, finalizzato all'instaurazione di  un  rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di
direttore dei servizi generali  ed  amministrativi  ed  assegnato  ai
ruoli  provinciali  in  base  all'ordine  di  graduatoria   e   delle
preferenze espresse all'atto dello scorrimento della graduatoria. 
    2. La costituzione del rapporto di lavoro, che  potra'  avvenire,
gradualmente, in ragione delle facolta'  assunzionali  maturate,  e',
comunque,  subordinata  all'autorizzazione  all'assunzione  da  parte
della Presidenza del Consiglio dei ministri  ai  sensi  dell'art.  39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
    3. Il trattamento giuridico ed economico del rapporto  di  lavoro
e' disciplinato dal CCNL del comparto istruzione e ricerca. 
    4. Se l'avente titolo,  senza  giustificato  motivo,  non  assume
servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.  In  tal
caso subentra il primo candidato in posizione utile secondo  l'ordine
di graduatoria. 
    5. In base all'art. 35, comma 5-bis, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, gli aventi titolo all'assunzione devono permanere
nella sede di prima assegnazione di titolarita' per  un  periodo  non
inferiore a quattro anni scolastici, oltre a  quello  dell'immissione
in ruolo.