Art. 23 Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingua sloveno-italiano, alla Regione Valle d'Aosta e alle Province di Trento e Bolzano 1. L'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia provvede ad indire concorsi, per titoli ed esami, presso le istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano per i posti e secondo le modalita' indicate all'art. 2, comma 10. 2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione autonoma Valle D'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.