Art. 7 
 
 
       Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 
 
 
    1. I candidati affetti da patologie  limitatrici  dell'autonomia,
che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli  4
e 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  nell'espletamento  della
prova preselettiva e delle prove scritte,  da  personale  individuato
dal competente USR. 
    2.  Il  candidato  disabile,  che   richieda   l'assegnazione   e
concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi per  l'espletamento  della
prova,  dovra'  documentare  la  propria  disabilita'  con   apposita
dichiarazione resa dalla commissione  medico  legale  dell'A.S.L.  di
riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa  a  mezzo
raccomandata  con   avviso   di   ricevimento   indirizzata   all'USR
competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (pec), entro
e non oltre trenta giorni successivi  alla  data  di  scadenza  della
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, unitamente
alla  specifica  autorizzazione  all'USR  al  trattamento  dei   dati
sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le  limitazioni  che
la disabilita' determina in funzione  delle  prove  di  concorso.  La
concessione  ed  assegnazione  di  ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  ai
candidati  che  ne  abbiano  fatto  richiesta  sara'  determinata  ad
insindacabile giudizio della commissione  esaminatrice  sulla  scorta
della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico
caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti,
non consentira' all'amministrazione  di  predisporre  una  tempestiva
organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta. 
    3.  Il  candidato  affetto  da  invalidita'  uguale  o  superiore
all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non e'  tenuto
a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed e' ammesso  alle  prove
scritte, sempre previa presentazione, con le modalita' e nei  termini
di cui al precedente comma 2,  della  documentazione  comprovante  la
patologia da cui e' affetto ed il grado di invalidita'. A  tal  fine,
il candidato nella domanda compilata  on-line  dovra'  dichiarare  di
volersi avvalere del presente beneficio. 
    4.   Eventuali    gravi    limitazioni    fisiche,    intervenute
successivamente alla  data  di  scadenza  della  presentazione  della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o  tempi
aggiuntivi,   dovranno   essere   adeguatamente   documentate,    con
certificazione  medica,   rilasciata   da   struttura   pubblica,   e
comunicate,  a  mezzo  raccomandata   con   avviso   di   ricevimento
indirizzata all'USR  competente  oppure  a  mezzo  posta  elettronica
certificata (pec).