Art. 8 
 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
 
    1. Con decreto del dirigente preposto all'USR per la  regione  di
competenza e' nominata  la  commissione  giudicatrice  del  concorso,
sulla base dei criteri indicati dalla direttiva del Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018,  n.  3.
Il   presidente   e   i   componenti   delle    commissioni,    delle
sottocommissioni,  ivi  compresi  i  membri  supplenti  e  i   membri
aggregati, saranno individuati tramite apposito avviso da pubblicarsi
sul sito internet di ciascun USR. Gli  aspiranti  forniranno  formale
dichiarazione attestante il possesso  dei  requisiti  per  far  parte
delle  commissioni,  la  mancanza  di  cause  di  incompatibilita'  e
inopportunita' e allegheranno il curriculum vitae. 
    2. Le commissioni esaminatrici sono composte da un  presidente  e
due  membri  e  possono  comprendere  anche  soggetti  collocati   in
quiescenza da non piu' di tre anni alla  data  di  pubblicazione  del
bando. In sede di prova orale, la  commissione  e'  integrata  da  un
componente esperto in lingua inglese e  da  un  ulteriore  componente
esperto in informatica. 
    3. Il presidente e' scelto tra i consiglieri di Stato,  o  tra  i
magistrati o avvocati dello Stato di corrispondente qualifica, o  tra
i dirigenti generali od equiparati. 
    4. I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici,  i
dirigenti  amministrativi  e  tecnici  dei   ruoli   del   Miur   con
un'anzianita', nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni; uno tra
i DSGA con una anzianita' nel ruolo di almeno cinque anni. 
    5.  I  componenti  aggregati  esperti  di  lingua  inglese   sono
designati tra i docenti di ruolo nella classe A-24 o A-25, purche' in
possesso di almeno cinque anni di servizio specifico. 
    6. I componenti aggregati esperti di informatica  sono  designati
tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento  della  classe  di
concorso A-41, purche' in possesso di almeno cinque anni di  servizio
specifico. 
    7. Per il presidente  e  ciascun  componente,  inclusi  i  membri
aggregati, e' prevista la nomina di un supplente. Il presidente  e  i
componenti,  inclusi  i  membri  aggregati  e  i  supplenti,   devono
possedere i requisiti indicati dal presente bando. 
    8. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, individuato
tra il personale amministrativo appartenente alla terza area. 
    9.  Salvo  i  casi  di  motivata  impossibilita',  e'   garantito
l'equilibrio di genere, evitando che i componenti  delle  commissioni
siano per piu' di due terzi dello stesso sesso. 
    10. Le  commissioni  esaminatrici  possono  essere  suddivise  in
sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le  prove
scritte superino le mille unita', con l'integrazione di un numero  di
componenti,  unico  restando  il  presidente,  pari  a  quello  delle
commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna  delle
sottocommissioni non puo' essere  assegnato  un  numero  inferiore  a
cinquecento. 
    11. Per  i  compensi  dei  componenti  delle  commissioni,  delle
sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza  di  concorso
si applica il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  23
marzo 1995, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 3,  del
decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio  2010,  n.
122.