IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, modificato con  i
decreti ministeriali 25 gennaio 2007 e 26 maggio  2008,  concernente,
fra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la
nomina  a  ufficiale  in  servizio  permanente  dei  ruoli   speciali
dell'Aeronautica militare; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente le funzioni di dirigenti di uffici dirigenziali generali; 
    Visto il decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,  n.  509,  concernente  il
regolamento  in  materia  di  autonomia   didattica   degli   Atenei,
modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per  il  reclutamento  del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
maggiore della difesa, degli Stati maggiori di  Forza  armata  e  del
Comando generale dell'Arma  dei  Carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8
concernente semplificazioni per la partecipazioni a concorsi e  prove
selettive; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «Direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al  servizio  militare  e  della  direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  Codice  dell'Ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2; 
    Vista   la   direttiva   tecnica,   datata   9   febbraio   2016,
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante  «modalita'
tecniche per l'accertamento e  la  verifica  dei  parametri  fisici»,
emanata  ai  sensi  del  precitato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE,
recante il regolamento generale sulla protezione dei dati; 
    Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  94,
recante «Disposizioni in  materia  di  riordino  dei  ruoli  e  delle
carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato  l'art.
635, comma 2 del Codice dell'Ordinamento militare, disponendo  che  i
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati  nei
confronti  del   personale   militare   in   servizio   in   possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; 
    Vista la lettera dello Stato Maggiore della Difesa  n.  M_D  SSMD
REG2017 0121617  del  16  agosto  2017,  concernente  i  reclutamenti
autorizzati per l'anno 2018; 
    Vista la legge 27 dicembre 2017, n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
    Vista la lettera dello Stato  Maggiore  dell'Aeronautica  n.  M_D
ARM001 REG2018 0087974 del 28 agosto 2018, contenente gli elementi di
programmazione del presente bando; 
    Visto il decreto del Ministro della difesa 18  ottobre  2018,  in
corso di registrazione presso la Corte dei conti, recante «Disciplina
dei  concorsi  per  il  reclutamento  degli  ufficiali  in   servizio
permanente  dell'Esercito   italiano,   della   Marina   militare   e
dell'Aeronautica  militare»  emanato  ai  sensi  dell'art.  647   del
sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Ravvisata la necessita' di indire per l'anno  2018,  al  fine  di
soddisfare specifiche esigenze dell'Aeronautica militare, un concorso
straordinario, per titoli ed esami, per la nomina di tre sottotenenti
in  servizio  permanente  nel  ruolo  speciale  del  Corpo  sanitario
aeronautico; 
    Visto il comma 4-bis dell'art. 643  del  decreto  legislativo  15
marzo  2010,  n.  66,  recante  «Codice  dell'ordinamento  militare»,
introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n.  91,  il  quale
stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del  personale  delle
Forze  armate,  i  termini  di  validita'  delle  graduatorie  finali
approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini  previsti
dal Codice stesso; 
    Visto il decreto del Ministro della difesa in  data  26  novembre
2018 - registrato alla Corte dei conti il  7  dicembre  2018,  reg.ne
prev., n. 2687, concernente la sua nomina a vice  direttore  generale
della Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio  2013,  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013,  registro  n.  1,  foglio  n.  390,
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per  il  personale  militare  e,  in  particolare,
l'art. 20, comma 3 che prevede le modalita' di sostituzione in  caso,
tra gli altri, di temporanea  assenza  o  impedimento  del  direttore
generale per il personale militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente nel  ruolo
speciale del Corpo sanitario aeronautico, con riserva di un  posto  a
favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea
collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle
Forze armate e delle Forze di Polizia  deceduto  in  servizio  e  per
causa di servizio, con la seguente ripartizione di posti: 
      a) uno per candidati  in  possesso  di  laurea  in  medicina  e
chirurgia (LM 41) e relativo diploma  di  abilitazione  all'esercizio
della professione, iscritti al relativo Ordine professionale; 
      b)   uno   per   candidati    in    possesso    della    laurea
magistrale/specialistica in  psicologia  (LM  51)  iscritti  all'Albo
degli psicologi e abilitati all'esercizio della professione; 
      c) uno per candidati in possesso di laurea in odontoiatria  (LM
46)  e  relativo  diploma   di   abilitazione   all'esercizio   della
professione, iscritti al relativo Ordine professionale. 
    2.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal  caso,
ove necessario, l'Amministrazione della  Difesa  ne  dara'  immediata
comunicazione nel sito www.difesa.it che avra' valore di  notifica  a
tutti gli effetti e per gli  interessati,  nonche'  nel  portale  dei
concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso  la  stessa
Amministrazione provvedera' a formalizzare  la  citata  comunicazione
mediante avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami». 
    3. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    4.  La  predetta  Direzione  generale  si  riserva  altresi'   la
facolta', nel caso di eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara' dato avviso  pubblicato  nel  portale  dei
concorsi on-line di cui al successivo art.  3  e  nei  siti  internet
www.persomil.difesa.it  -  www.aeronautica.difesa.it  definendone  le
modalita'. Il citato avviso avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti, per tutti gli interessati.